Tutela dell'integrità ed obblighi del datore di lavoro

 

Con sentenza n. 15350 del 5 dicembre 2001, la Cassazione, facendo riferimento alla integrità psico-fisica dei dipendenti a seguito di aggressione criminosa, ha giustificato l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro con l'affermazione del principio che "la pur lata ed estesa responsabilità datoriale, come delineata dall'ampio contenuto della norma di riferimento (art.2087 c.c.) non può esser dilatata fino a comprendere ogni ipotesi di danno ai dipendenti". Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sufficienti i mezzi protettici predisposti dall'azienda (presenza dei Carabinieri all'apertura e alla chiusura degli sportelli, vetri antiproiettile, sbarre, porte "a polmone").

 

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