Responsabilità del committente e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Con sentenza n. 19832 del 6 maggio 2013, la quarta sezione penale della Cassazione ha affermato che il coordinatore dell’esecuzione dei lavori ha il compito di organizzare il lavoro tra le diverse aziende operanti e di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano della sicurezza e sulla applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei prestatori. Egli è, quindi, titolare di un’autonoma posizione di garanzia che si affianca, pur nei limiti legali, a quella di altri soggetti destinatari di norme antinfortunistiche.
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