Sicurezza e responsabilità dell’amministratore di fatto

 

Con sentenza n. 22334 del 6 giugno 2011, la Cassazione penale ha affermato che l’amministratore di fatto (azionista principale), unitamente all’amministratore, al legale rappresentante ed al direttore, risponde penalmente per violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, soltanto nell’ipotesi in cui sia provata la sua ingerenza nella gestione della società: tutto questo alla luce del D.L.vo n. 81/2008 che individua tre figure: il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto che hanno distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità e, nell’ambito dei rispettivi ruoli, sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie ai fini della sicurezza e a far sì che siano correttamente e costantemente applicate.

 

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