Delega di funzioni e responsabilità del datore
Con sentenza n. 25359/2012, la III Sezione penale della Cassazione ha affermato che l'accettazione documentabile da parte del delegato è un requisito indispensabile per la delega, a quest'ultimo, di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
La Suprema Corte ha specificato che il datore di lavoro non si può considerare esente da responsabilità qualora non dimostri la presenza di questo elemento che renda valido il trasferimento di funzioni in capo al delegato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PETTI Ciro - Presidente
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. (OMISSIS), del
(OMISSIS);
visti gli atti, la sentenza e il
ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA
RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona
del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per
l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) del
foro di (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di opposizione a decreto
penale di condanna per il delitto di cui all'articolo 590 c.p. e
connessi reati contravvenzionali, proposta da (OMISSIS), il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma,
inaudita attera parte, ha pronunciato sentenza di non doversi
procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione
che, con sentenza del 16 gennaio 2009, e' stata annullata dalla
Quarta Sezione penale di questa Corte.
Giudicando in sede di rinvio, il
Tribunale di Roma, ritenendo che dagli atti contenuti nel
fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito al fascicolo
processuale unitamente alla documentazione prodotta dal difensore,
non emergesse l'estraneita' dell'imputato ai reati contestati ed
evidenziata, in particolare, la inefficacia delle deleghe di
funzioni rilasciate dall'imputato ad altri soggetti, ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti dello stesso, ai sensi
dell'articolo 531 c.p.p., per prescrizione dei reati contestati.
Avverso tale pronuncia il predetto
propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce
la violazione di legge in relazione alla ritenuta inefficacia
delle deleghe di funzioni, richiamando i requisiti di validita'
individuati dalla giurisprudenza ed osservando che, tra questi,
non sarebbe compreso quello dell'accettazione da parte del
soggetto delegato.
3. Con un secondo motivo di ricorso
lamenta, invece, l'omessa valutazione, ai sensi dell'articolo 192
c.p.p., della documentazione prodotta e, segnatamente,
dell'organigramma della societa' di cui l'imputato era
amministratore delegato all'epoca dei fatti, trattandosi di prove
che, se adeguatamente considerate, avrebbero dimostrato l'assenza
di responsabilita' per i fatti addebitatigli.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e' inammissibile.
Occorre in primo luogo rilevare come il
giudice del merito abbia correttamente richiamato una pronuncia
delle Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n.35490, 15 settembre
2009) la quale, dirimendo un precedente contrasto
giurisprudenziale; ha tra l'altro affermato che la pronuncia
assolutoria a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, e'
consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo
assolutamente non contestabile, le circostanze idonee ad escludere
l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell'imputato e a sua rilevanza penale, in modo tale che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia
incompatibile con qualsiasi necessita' di accertamento o di
approfondimento ed appartenga, pertanto, piu' al concetto di
"constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di
"apprezzamento".
Precisano ulteriormente le Sezioni Unite
che l'"evidenza" richiesta dal menzionato articolo 129 c.p.p.,
comma 2, "presuppone la manifestazione di una verita' processuale
cosi' chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione
oltre la correlazione ad un accertamento immediato,
concretizzandosi cosi' addirittura in qualcosa di piu' di quanto
la legge richiede per l'assoluzione ampia".
A tale condivisibile principio si e'
dunque adeguato il giudice del merito dopo aver rilevato, con
accertamento in fatto, che, dall'esame dei contenuti del fascicolo
del Pubblico Ministero, acquisito agli atti e della documentazione
prodotta dalla difesa, non vi era spazio per una pronuncia
assolutoria con formula piena.
5. La soluzione adottata appare dunque
del tutto corretta, perche' conforme all'indirizzo interpretativo
suggerito dal massimo organo nomofilattico.
Il giudice, oltre ad esprimere un
giudizio complessivo sulla rilevanza dell'intero corredo
probatorio, ha poi ritenuto di specificare come, in modo
particolare, dall'esame degli atti risultasse dubbia l'efficacia
delle deleghe rilasciate dall'imputato a terzi con riferimento
alle funzioni concernenti i fatti oggetto di imputazione.
Viene cosi' stigmatizzata
l'unilateralita' che contraddistingue detti atti e la mancanza di
qualsivoglia forma d accettazione da parte dei soggetti delegati,
rilevando che tale situazione impedisce di escludere la
responsabilita' dell'imputato.
Tale assunto viene contestato in
ricorso, ravvisando l'errore di diritto conseguente ad una errata
considerazione dei requisiti richiesti per la validita' della
delega di funzioni, ma non coglie nel segno.
6. Come e' noto, la particolarita' della
delega di funzioni e' data dalla mancanza di una specifica
previsione normativa e dalla rilevanza che essa assume con
riferimento alle attivita' delle imprese, specie se di notevoli
dimensioni.
Cio' ha determinato la necessita' di
individuare la possibilita', per il titolare dell'impresa, di
trasferire ad altri soggetti alcuni obblighi dall'inosservanza dei
quali potrebbe derivare una responsabilita' penale ed ai quali
egli potrebbe essere impossibilitato ad adempiere personalmente. A
tale esigenza si contrappone, altresi', quella di evitare che,
attraverso lo strumento della delega, anche il soggettoche possa
soddisfare l'obbligo giuridico impostogli dalla legge abbia la
possibilita' di non adempiervi, sfuggendo le conseguenti
responsabilita' attraverso un indebito trasferimento delle sue
funzioni a terzi.
La necessita' di impedire un improprio
utilizzo della delega di funzioni ha indotto la giurisprudenza ad
elaborare, nel tempo, un accurata ricognizione dei requisiti
richiesti per la validita' della stessa e tra questi,
contrariamente a quanto affermato in ricorso, vi e' senz'altro
anche l'accettazione da parte del delegato.
Si e' infatti ripetutamente affermato,
proprio con riferimento alla materia antinfortunistica, che l'atto
di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve
investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie
cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di
intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo
comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di
controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega,
secondo quanto la legge prescrive (cosi' Sez. 4, n.38425, 22
novembre 2006. V. anche Sez. 4, n.37470, 2 ottobre 2003, citata
anche in ricorso; Sez. 4, n.9343, 25 agosto 2000; Sez. 4, n.
12413, 30 ottobre 1999; Sez. 2, n.9994, 20 settembre 1994; Sez. 4,
n.1760, 23 febbraio 1993; Sez. 4, n.104, 11 gennaio 1990).
7. La correttezza della decisione
impugnata non viene intaccata neppure dalle argomentazioni svolte
nel secondo motivo di ricorso.
Come si e' gia' detto, il giudice del
merito, peraltro dando atto del fatto che l'imputato non ha
comunque rinunciato alla prescrizione, ha operato una valutazione
globale del compendio probatorio, comprensivo quindi anche della
documentazione prodotta dalla difesa, espressamente menzionata.
Nell'ambito di tale apprezzamento,
correttamente effettuato entro il contenuto ambito definito dalla
citata pronuncia delle Sezioni Unite, il giudice ha quindi dato
sufficientemente atto di aver considerato il valore probatorio
individuale di ciascun elemento offerto alla sua attenzione e non
aveva alcun obbligo di addentrarsi in ulteriori verifiche in
assenza di una prova evidente edincontrovertibile dell'innocenza
dell'imputato che consentisse al proscioglimento nel merito di
prevalere sulla causa di estinzione del reato.
8. Il ricorso, conseguentemente, deve
essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilita' - non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000,
n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonche'
quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro1,000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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