Sicurezza: soggetti responsabili nell’Ente locale
Con sentenza n. 32151 del 26 settembre 2002, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che nell’ambito di un Comune, anche di modeste dimensioni, rientra tra i compiti gestionali dei dirigenti vigilare sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, tuttavia, attesa la posizione di garanzia del sindaco e degli assessori, la delega di funzioni ad altri soggetti, quale il dirigente ed il funzionario preposti, assume valore, al fine di escludere la responsabilità in capo ai deleganti solo ove gli organi elettivi siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato e non siano neppure stati informati di tali inadempienze, così da doversi escludere un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza.
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