Sicurezza sul lavoro: prescrizione dell’organo di vigilanza
Con sentenza n. 40576, la terza Sezione penale della Cassazione ha affermato che in forza dell’art. 21 del D.L.vo n. 758/1994, le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro si estinguono a condizione che il contravventore oltre ad adempiere a quanto richiesto dall’organo di vigilanza, paghi tempestivamente la somma dovuta.
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