Risarcimento danni per sequestro di lavoratore all’estero
Con sentenza n. 4129 del 22 marzo 2002, la Cassazione ha affermato che rientrano nella competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., comma 1, (e della commissione provinciale di conciliazione per il tentativo obbligatorio) tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricollega direttamente al rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la “causa petendi” di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l’eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro. (Nel caso di specie la controversia era stata promossa da un lavoratore dipendente da una ditta che aveva acquisito lavori di canalizzazione in Etiopia e che era stato sequestrato da un gruppo di guerriglieri. La Cassazione ha riconosciuto che il lavoratore poteva legittimamente convenire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti, non solo il proprio datore di lavoro, ma anche la società, aggiudicatrice della progettazione del canale).
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