Duvri e le interferenze ex art. 26 D.L.vo n. 81/2008

 

Con sentenza n. 5420 del 10 febbraio 2012, la quarta sezione penale della Cassazione, ha affermato che l’art. 26, comma 3, del D.L.vo n. 81/2008 si riferisce ad interferenze che non possono, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, alle sole circostanze che riguardano “contatti rischiosi”, tra il personale delle due imprese, ma anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambi, antecedenti ai “contatti rischiosi”, di chiara natura materiale, destinate, per l’appunto, a rimuoverli.

 

 

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