Sicurezza: la responsabilità del datore di lavoro pubblico

 

Con sentenza n. 6804 del 20 febbraio 2002, la terza Sezione Penale della Cassazione ha affermato che nelle Pubbliche Amministrazioni il datore di lavoro identificato ai fini del D. L.vo n. 626/1994 è il dirigente con poteri gestionali o il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio con autonomia gestionale. Tale previsione, tuttavia, non esclude ogni responsabilità dell’organo elettivo (es. sindaco) in quanto la delega in favore di un soggetto (dirigente) che non può neppure rifiutarla, assume valore solo se gli organi elettivi e politici siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato e non siano stati informati né abbiano assunto un atteggiamento di colpevole inerzia o tolleranza.

 

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