Documento di valutazione dei rischi nella Pubblica Amministrazione
Con sentenza n. 9529 del 3 marzo 2003, la terza Sezione Penale della Cassazione ha affermato che nell’ambito della Pubblica Amministrazione il documento di valutazione dei rischi ex D. L.vo n. 626/1994 spetta al datore di lavoro così come definito ex art. 2, comma 1, lettera b), e, pertanto, al Dirigente al quale spettano poteri di gestione ovvero al funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
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