Cessione di ramo d’azienda

 

Con sentenza n. 20012 del 17 ottobre 2005, la Cassazione ha affermato che per ritenere applicabile l’art. 2112 c.c. anche al trasferimento di un ramo dell’attività aziendale, è necessario che sia ceduto un complesso di beni, che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi (art. 2555 c.c.). E’ da escludere, invece, che il ramo d’azienda possa essere identificato come tale solo al momento del trasferimento e in esclusiva funzione di esso, in quanto ciò consentirebbe di estromettere dall’impresa i lavoratori eccedenti, senza rispettare per essi le garanzie previste dal rapporto di lavoro preesistente.

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