Somministrazione effettuata da enti non commerciali

 

Con sentenza n. 20758 del 16 giugno 2006, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che l’art. 6 bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, nel prescrivere al comma 1 che i divieti previsti dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione agli enti non commerciali senza scopo di lucro esercenti attività socio-assistenziali, contempla un’eccezione al divieto di mere presunzioni di lavoro di cui all’art. 1 della legge n. 1369/1960: esso è applicabile anche al reato di cui all’art.18 del D.L.vo n. 276/2003 (il caso di specie riguardava una cooperativa operante nel settore socio-assistenziale senza fini di lucro, che aveva fornito sette lavoratori ad una casa di cura privata. I soggetti erano dipendenti lavoratori e non soci - lavoratori).
La Corte ha sottolineato come la causa di non punibilità introdotta dalle legge n. 67/1993 (recante disposizioni in materia sanitaria e socio – assistenziale) è del tutto speciale e “la previsione derogatoria, già prevista per la legge n. 1369/1960, riguarda una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella prevista dal D. L.vo n. 276/2003, nel senso che trattasi della medesima condotta materiale (somministrazione di lavoro una volta qualificata quale appalto di mere prestazioni di lavoro), della stessa posizione soggettiva dell’agente (rappresentante di un ente senza scopo di lucro) e dell’identico settore lavorativo (attività sanitaria socio – assistenziale)”. La Suprema Corte conclude affermando che “il Legislatore non ha incluso l’art. 6 bis, della legge n. 67/1993, tra le norme da eliminare perché incompatibili con il nuovo assetto in tema di mercato del lavoro” ….. e “solo per un mancato coordinamento dei testi legislativi, la speciale causa di esclusione della punibilità fa riferimento alla vecchia legge e non alla vigente”.

La sentenza

 

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