Somministrazione effettuata da enti non commerciali
Con sentenza n. 20758 del 16 giugno 2006, la terza sezione penale
della Cassazione ha affermato che l’art. 6 bis della legge 18 marzo 1993, n. 67,
nel prescrivere al comma 1 che i divieti previsti dall’art. 1 della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione agli enti non commerciali senza
scopo di lucro esercenti attività socio-assistenziali, contempla un’eccezione al
divieto di mere presunzioni di lavoro di cui all’art. 1 della legge n.
1369/1960: esso è applicabile anche al reato di cui all’art.18 del D.L.vo n.
276/2003 (il caso di specie riguardava una cooperativa operante nel settore
socio-assistenziale senza fini di lucro, che aveva fornito sette lavoratori ad
una casa di cura privata. I soggetti erano dipendenti lavoratori e non soci -
lavoratori).
La Corte ha sottolineato come la causa di non punibilità introdotta dalle legge
n. 67/1993 (recante disposizioni in materia sanitaria e socio – assistenziale) è
del tutto speciale e “la previsione derogatoria, già prevista per la legge n.
1369/1960, riguarda una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella prevista
dal D. L.vo n. 276/2003, nel senso che trattasi della medesima condotta
materiale (somministrazione di lavoro una volta qualificata quale appalto di
mere prestazioni di lavoro), della stessa posizione soggettiva dell’agente
(rappresentante di un ente senza scopo di lucro) e dell’identico settore
lavorativo (attività sanitaria socio – assistenziale)”. La Suprema Corte
conclude affermando che “il Legislatore non ha incluso l’art. 6 bis, della legge
n. 67/1993, tra le norme da eliminare perché incompatibili con il nuovo assetto
in tema di mercato del lavoro” ….. e “solo per un mancato coordinamento dei
testi legislativi, la speciale causa di esclusione della punibilità fa
riferimento alla vecchia legge e non alla vigente”.
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