Attività subordinata tra familiari

 

Con sentenza n. 9043/2011 la Cassazione ha affermato che, per superare la presunzione di gratuità, il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che la presenza di versamenti contributivi (è il caso dell’agricoltura e del godimento correlato dell’indennità di maternità) non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato, in quanto è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato .

 

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