Dipendente pubblico a part-time e professione forense

 

Con sentenza n. 11833 del 16 maggio 2013, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno confermato il divieto, per il dipendente pubblico in part time, di prestare nel tempo libero la propria opera come avvocato.

La Suprema Corte ha ritenuto "che l’incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente"... "La legge n. 339/2003 è finalizzata infatti a tutelare interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della PA. (art. 97 Cost.) e l’indipendenza della professione forense onde garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.); in particolare la suddetta disciplina mira ad evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse della PA, ed è volta a garantire l’indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente; inoltre il principio di cui all’art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione) non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell’assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni".

 

La Sentenza n. 11833/2013 (fonte Guida al Diritto)

 

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