CONTRATTO DI INSERIMENTO

 

D: Cosa è il contratto di inserimento?

R: Si tratta di una nuova tipologia contrattuale diretta a realizzare, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

 

D: La nuova tipologia contrattuale entra in vigore immediatamente?

R: No, occorre che la contrattazione collettiva entro cinque mesi (art. 55) determini le modalità di definizione dei piani di inserimento anche attraverso il ricorso al contributo dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Se le parti sociali non provvedono, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali le convoca per cercare un accordo nei quattro mesi successivi. Qualora esso non si raggiunga è lo stesso Dicastero del Welfare ad emanare un decreto ministeriale di regolamentazione, tenendo conto anche delle riflessioni emerse nella contrattazione collettiva, anche interconfederale ex art. 86, comma 13.

 

D: Quali sono le categorie di lavoratori potenzialmente interessate?

R: a)      i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;

    b)      i disoccupati di lunga durata tra i 29 ed i 32 anni;

    c)      i soggetti con oltre 55 anni privi del posto di lavoro;

    d)      i lavoratori che intendano riprendere un’attività e che non hanno lavorato negli ultimi due anni;

    e)      le donne residenti in aree geografiche (determinate con D.M. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) ove il tasso di disoccupazione rispetto agli uomini è particolarmente rilevante;

    f)       le persone affette da handicap fisico, mentale o psichico e come tali riconosciute da una commissione medica pubblica.

 

D: La disposizione si applica anche agli “inoccupati” di lunga durata?

R: La norma parla soltanto di “disoccupati di lunga durata” (che sono quelli che hanno perso un posto di lavoro da oltre 12 mesi o, se giovani, da oltre 6 mesi secondo la definizione del D. L.vo n. 297/2002) e non di “inoccupati di lunga durata” (che sono quelli che, sempre secondo la definizione del D. L.vo n. 297/2002 non hanno mai lavorato). Si ritiene che un eventuale chiarimento amministrativo possa “sposare” la tesi più ampia.

 

D: Quali sono i datori di lavoro che potranno stipulare i contratti di reinserimento?

R: Essi sono: gli Enti pubblici economici, le imprese, i loro consorzi, i gruppi di imprese, le associazioni professionali, socio – culturali e sportive, le fondazioni, gli Enti pubblici e privati di ricerca, le organizzazioni e le associazioni di categoria. La norma non cita i professionisti.

 

D: Quali saranno le condizioni per accedere ai contratti di inserimento?

R: Si potrà accedere a nuovi contratti di inserimento se saranno rimasti in servizio almeno il 60% dei soggetti assunti con tale tipologia contrattuale nei 18 mesi precedenti. Nel computo non vanno compresi i dimissionari, i licenziati per giusta causa, i soggetti che abbiano rifiutato la trasformazione a tempo indeterminato, coloro il cui rapporto si sia risolto durante od al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati a tempo indeterminato in un numero non superiore a 4. Vanno considerati come mantenuti in servizio i lavoratori il cui contratto sia stato trasformato a tempo indeterminato durante lo svolgimento dell’inserimento. Tali modalità non trovano applicazione se nei 18 mesi precedenti sia scaduto un solo contratto di inserimento.

 

D: Quali saranno le agevolazioni?

R: L’art. 59, comma 3, afferma che fino alla riforma del sistema degli incentivi economici resta in vigore la disciplina incentivante già prevista per i contratti di formazione e lavoro, ad eccezione dei soggetti compresi nella fascia di età tra i 18 ed i 29 anni. Va precisato, inoltre, che l’art. 54, comma 5, prevede che restino in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni contenute nell’art. 20 della legge n. 223/1991, in materia di contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

 

D: Il contratto di reinserimento ha natura subordinata?

R: Sì: conseguentemente, occorre effettuare tutti gli adempimenti conseguenti.

 

D: Gli esiti della formazione dove vanno riportati?

R: Nel libretto formativo previsto dal D. L.vo n. 276/2003.

 

D: Se la formazione non avviene per gravi inadempienze del datore di lavoro cosa succede?

R: La norma (art. 55) prevede che lo stesso debba versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%.

 

D: Il contratto di inserimento deve essere redatto per iscritto?

R: Sì e deve contenere il progetto individuale:  L’eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il dipendente si intende assunto a tempo indeterminato.

 

D: Quanto può durare un contratto di inserimento?

R: La disposizione (art. 57) parla di un periodo compreso tra 9 e 18 mesi: ciò dovrebbe consentire alle parti sociali di “tararne” la durata in ordine alla complessità del progetto individuale. Per i portatori di handicap psico – fisici la durata può arrivare fino a 3 anni.

 

D: Dal limite massimo di durata possono essere esclusi alcuni periodi?

R: Sì, il servizio militare e civile ed i periodi di astensione per maternità.

 

D: E’ rinnovabile il contratto di inserimento?

R: No.

 

D: Il contratto di inserimento può essere prorogato?

R: La norma parla di proroghe (quindi più di una a differenza dei contratti a termine): si ritiene tuttavia che la proroga, motivata sulla base del progetto individuale da completare, possa essere prevista nell’ambito del limite massimo 18 mesi o 36 mesi per i portatori di handicap.

 

D: Quali saranno le percentuali massime presso ogni datore dei contratti di inserimento?

R: L’art. 58 demanda tale onere alla contrattazione collettiva. Trova, altresì applicazione, salvo diversa interpretazione dettata dall’autonomia collettiva, la disciplina sui contratti a termine.

 

D: Possono essere assunti con tale tipologia lavoratori per sostituire dipendenti licenziati per riduzione collettiva di personale o in trattamento integrativo salariALE?

R: No.

 

D: Quale sarà il livello di inquadramento?

R: La norma (art. 59) afferma che i lavoratori potranno essere retribuiti per tutta la durata del contratto a due livelli inferiori a quello di riferimento.

 

D: Cosa occorre fare ai fini del computo numerico?

R: Gli assunti con contratto di inserimento non rientrano nel computo previsto da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari istituti.