Il
modulo delle dimissioni può essere scaricato e successivamente
inviato al Ministero telematicamente dal singolo
privato/lavoratore (esempio dal proprio PC) oppure deve essere
inviato sempre e solo da uno degli enti abilitati (es. DPL)?
Il lavoratore, così come precisato
dalla lettera circolare del 25 marzo 2008, potrà autonomamente
compilare il modulo informatico previa registrazione al sito
www.mdv.lavoro.gov.it .
Se dopo
l'invio del modulo il lavoratore ci ripensa, il modulo si può
annullare?
Il
lavoratore potrà annullare le dimissioni precedentemente comunicate al
Ministero del Lavoro (sempre che non abbia già provveduto alla
consegna al datore di lavoro) o rettificare la data di decorrenza o altro dato
errato.
In merito
alle dimissioni volontarie da comunicare esclusivamente con la
procedura telematica, come ritenente che ci si debba comportare quando
il periodo di preavviso è superiore ai quindici giorni di validità del
modello MDV e cioè decorsi quindici gg dalla sua emissione, ai sensi
del co. 3 L. 12/10/2007 n. 188?
I 15 giorni
di validità del modulo vanno dalla data di compilazione e stampa del
modello fino alla data di consegna al datore di lavoro e non c'entrano
con i giorni di preavviso previsti dal contratto collettivo.
In caso in
cui un lavoratore si dimette il 22/02/2008 ma a causa del preavviso
cessa il 15 marzo 2008. In questo caso con quali modalità deve
presentare le dimissioni? Rimangono le modalità vecchie?
Le
dimissioni compilate prima del 5 marzo 2008 e con decorrenza
successiva a tale data sono valide anche se non compilate sul modello
ministeriale.
In
riferimento alle dimissioni volontarie, si chiede se la legge
interessa anche le cooperative visto che la nostra cooperativa ha solo
soci-lavoratori subordinati?
Sì, interessa anche i soci lavoratori di cooperativa.
Cosa va
inserito nel campo "data decorrenza dimissioni"?
Il primo
giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di
lavoro (così come
precisato dalla lettera circolare del 25 marzo 2008).
Cosa
succede se, come lavoratore, trasmetto le dimissioni volontarie al
Ministero del lavoro ma non le consegna al datore di lavoro?
Le
dimissioni non hanno alcuna validità e il rapporto proseguirà senza
interruzione.
Cosa
succede se il lavoratore presenta le dimissioni volontarie con un
modello diverso da quello ministeriale?
Le
dimissioni sono nulle; il datore di lavoro dovrà avvertire il
lavoratore perché egli adempia a norma di legge.
Sono un
consulente del lavoro, posso effettuare la compilazione di questi
moduli per i dipendenti delle aziende a cui elaboro le paghe?
I
consulenti non rientrano tra i soggetti abilitati alla procedura
informatica che sono esclusivamente: Servizi per l'impiego, Comuni,
DPL, e Sindacati
(previa
convenzione con il Ministero del Lavoro).
A quali datori di lavoro va consegnato il modulo sulle dimissioni
anticipate volontarie?
La legge non esclude alcun datore di lavoro: quindi vi rientrano
quelli pubblici, comprese le pubbliche amministrazioni, quelli
privati, compresi i datori di lavoro domestici, le associazioni, le
fondazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.
Cosa comporta la “nullità delle dimissioni” se non presentate sul
modulo on –line?
La nullità delle dimissioni ha come conseguenza l’imprescrittibilità
dell’azione (art. 1422 c.c.) che può essere fatta valere, in qualunque
momento, da chiunque abbia interesse (art. 1421 c.c.), ossia, nel caso
di specie, il lavoratore o chi ne esercita i diritti.
Cosa può fare il datore di lavoro per ovviare alla ipotesi in cui
le dimissioni anticipate non siano avvenute in maniera rituale?
Ovviamente, deve invitare il lavoratore a presentarle sul modulo
ufficiale: in caso contrario, per “annullarne” gli effetti, il datore
di lavoro, in caso di reiterata e continuata assenza (conseguente alle
dimissioni, comunque, rese), deve attivare la procedura prevista dal
contratto collettivo e deve contestare l’assenza in modo tale da
giungere alla risoluzione del contratto per inadempimento: è chiaro
che, in questo caso, si passerebbe ad una procedura di licenziamento
individuale, con tutte le garanzie richieste dalla legge. Sul punto,
la nota del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2008 richiama anche una
sentenza della Cassazione (10 maggio 1998 n. 5776) che parla di
nullità per "fatti concludenti".
Il termine dei cinque giorni per la comunicazione on–line dalla
cessazione del rapporto va rispettato anche se il lavoratore ha
prodotto delle dimissioni anticipate volontarie nulle?
Sì, tale adempimento, a prescindere dalle modalità con le quali si è
manifestata la volontà del lavoratore, va adempiuto nei termini in
quanto è strettamente correlato alla fine effettiva della prestazione
lavorativa (ciò vale anche per le prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa, a vario titolo considerate).
Il modulo sulle dimissioni volontarie anticipate va compilato anche
dalle lavoratrici – madri e da quelle che si trovano nell’anno di
matrimonio?
Sì, la tutela prevista dal D. L.vo n. 151/2001 (che trova, oggi,
applicazione anche in caso di adozioni ed affidi) è piena: le
eventuali dimissioni on–line, vanno confermate nei modi usuali.
Quando si parla di dimissioni volontarie per i lavoratori
subordinati a chi ci si riferisce?
L’art. 2095 c. c. ha una ampia portata e si riferisce agli operai,
agli impiegati, ai quadri ed ai dirigenti.
Cosa si intende per contratto di collaborazione di natura
occasionale?
La norma fa riferimento alle c.d. “mini co.co.co.”, ossia a quelle
prestazioni che per la brevità e l’esiguità del compenso (30 giorni
nell’anno solare e fino a 5.000 euro presso lo stesso committente) non
abbisognano di un progetto.
Cosa significa dimissioni volontarie anticipate?
Nel rapporto di lavoro subordinato esse sono quelle espresse prima
della scadenza del termine se ci si trova di fronte ad un contratto a
tempo determinato, o prima della scadenza naturale se ci si trova di
fronte ad un contratto a tempo indeterminato, o prima del termine
della tipologia speciale se ci si trova di fronte ad un contratto di
inserimento, o ad un contratto di apprendistato, o a un contratto
subordinato con sportivi professionisti ex lege n. 81/1991. Nel
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto
o nel contratto di collaborazione di natura occasionale esse sono
quelle espresse prima della scadenza finale o prima dell’esaurimento
del progetto, del programma o della fase. Nel rapporto dell’associato
lavorativo nel contratto di associazione in partecipazione esse sono
quelle rassegnate prima della scadenza fissata. La stessa cosa vale
per i contratti delle società cooperative con i propri soci, nelle
forme previste dalla legge n. 142/2001. In analogia con quanto espresso per le comunicazioni
on –line ai centri per l’impiego si ritiene che rientrino
nell’obbligo, secondo lo schema seguito dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale con la nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, le
dimissioni anticipate dai contratti di agenzia e rappresentanza
commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e
continuativa prevalentemente personale, le prestazioni sportive ex
art. 3 della legge n. 81/1991, se svolte in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, le collaborazioni ex art. 90 della legge n.
289/2002 e quelle dello spettacolo, ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 8/1979, per le quali c’è l’obbligo di assicurazione ENPALS.
Il recesso anticipato dalle prestazioni occasionali ex art. 2222
c.c. rientra nell’obbligo?
NO (così come precisato
dalla lettera circolare del 25 marzo 2008).
La risoluzione consensuale del rapporto
rientra nella fattispecie prevista dalla legge n. 188/2007?
Stando al tenore letterale della norma, la risoluzione consensuale del
rapporto sembrerebbe fuori dall’ipotesi legislativa.
Le dimissioni durante il periodo di prova, vanno espresse con il
modulo on–line?
Le dimissioni
durante il periodo di prova non rientrano nella
fattispecie, atteso che in tale lasso di tempo, stabilito
autonomamente dalle parti, il rapporto non è stabilizzato ed ognuno
può recedere in qualsiasi momento.
Le dimissioni volontarie anticipate vanno rese avanti alle
direzioni del lavoro, ai centri per l’impiego ed agli uffici comunali,
seguendo il criterio della competenza territoriale?
Non c'è un problema di competenza
territoriale, atteso che il lavoratore si rivolge presso un ufficio
“abilitato” per redigere una dichiarazione che va registrata su un
programma ministeriale nazionale: è la ricevuta che il “sistema”
rilascia che va, poi, dallo stesso consegnata datore di lavoro che,
peraltro, può ben esser ubicato in altra area geografica. La consegna
va effettuata entro il termine di 15 giorni.
Le dimissioni volontarie anticipate riguardano tutti i
dipendenti pubblici?
Di per se stessa la norma non sembra fare alcuna esclusione. C’è da
ricordare, tuttavia, come una serie di dipendenti pubblici i cui
rapporti sono regolati per legge e non per contratto come quelli
appartenenti alle Forze di Polizia, all’Esercito, ai Carabinieri, alla
Guardia di Finanza, alla Magistrati, alla carriera prefettizia, ai
Professori Universitari, ecc., è stato escluso dalla comunicazione
agli organi del collocamento ai fini dell’assunzione dalla nota n.
4746 del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007.
Le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e i tirocini
entrano nel campo di applicazione della norma?
No, in quanto non si tratta di lavoro autonomo o subordinato per
espressa disposizione di legge (art. 18 della legge n. 196/1997, art.
74 del D. L.vo n. 276/2003, art. 21, comma 6 –ter, della legge n.
326/2003).
In caso di dimissioni per giusta causa va presentato il modello di
dimissioni volontarie?
Sì (così come precisato dalla lettera circolare del 25 marzo 2008).
In caso di cessazione contestuale del rapporto rispetto alla
data di compilazione di dimissioni volontarie entro che termine la
dichiarazione stessa va inviata al datore di lavoro e, parimenti entro
che termini il datore di lavoro ha l'onere di comunicazione al Centro
per l'impiego l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro?
Il lavoratore una volta compilato il modello ha 15 giorni di tempo per
consegnarlo al datore di lavoro anche nel caso in cui la sua
prestazione sia cessato con effetto immediato.
La comunicazione on-line al Centro per l'impiego va fatta dal datore
di lavoro, a prescindere dalla ricevuta materiale del MDV, nei 5
giorni successivi alla effettiva cessazione dell'attività lavorativa.
In sostanza, la comunicazione al Centro per l'impiego è correlata alla
fine dell'attività lavorativa e non alla ricezione del modello MDV.
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