MINISTERO del LAVORO, della SALUTE e delle POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena Direttore E. MASSI

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Le Dimissioni Volontarie


 

LA PROCEDURA NON E' PIU' ATTIVA DAL 25 GIUGNO 2008

IN QUANTO ABROGATA DALL'ART. 39, COMMA 11, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA DALLA LEGGE 133/2008

 

 

Dal 5 marzo 2008 le dimissioni volontarie dovranno essere presentate, dal lavoratore al datore di lavoro, esclusivamente su Modulo predisposto dal Ministero del Lavoro. Qualsiasi altro modulo renderà le dimissioni nulle.

Il Modulo telematico potrà essere compilato direttamente dal lavoratore o per il tramite degli uffici abilitati:

 

- Centri per l'Impiego in Italia*

- I Comuni*

- I Sindacati/Patronati (previa convenzione con il Ministero del Lavoro)

- Le Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro*

 

Clicca qui per accedere alla pagina per la registrazione, la compilazione e l'invio del Modulo telematico

*clicca per vedere gli indirizzi


 Cosa viene richiesto:                    

I dati che devono essere a conoscenza del lavoratore al fine della compilazione:

Ditta: Partita IVA azienda - Denominazione Sociale - Sede di lavoro

Lavoratore: CF - Cognome e Nome - Sesso - Cittadinanza - Data e Luogo di nascita - Domicilio

Tipo di Rapporto: Data di inizio del rapporto - Tipo di contratto - Tipo di orario

Dati di Dimissione: Data di inizio del preavviso - Motivo delle dimissioni


 Gli Approfondimenti:                    

 

La procedura delle Dimissioni Volontarie tradotta in varie lingue

Slides aggiornate con la procedura per le Dimissioni Volontarie (dr.R.Camera)

La nuova procedura alla luce della circolare del 25 marzo 2008  (dr. R.Camera)

Modello Dimissioni Volontarie: criticità e soluzioni operative (dr. E.Massi)

Rapporti di lavoro cui si applica la nuova procedura sulle Dimissioni Volontarie

Il modello è stato riformulato e semplificato in data 29/02/2008

Dimissioni Volontarie, il nuovo modulo (dr. V.Lippolis)

 


 Le Risposte alle domande più frequenti (25):

(aggiornate al 26/03/08 - ore 13:32)

 

Scarica la versione stampabile

 

Il modulo delle dimissioni può essere scaricato e successivamente inviato al Ministero telematicamente dal singolo privato/lavoratore (esempio dal proprio PC) oppure deve essere inviato sempre e solo da uno degli enti abilitati (es. DPL)?

Il lavoratore, così come precisato dalla lettera circolare del 25 marzo 2008, potrà autonomamente compilare il modulo informatico previa registrazione al sito www.mdv.lavoro.gov.it .


Se dopo l'invio del modulo il lavoratore ci ripensa, il modulo si può annullare?

Il lavoratore potrà annullare le dimissioni precedentemente comunicate al Ministero del Lavoro (sempre che non abbia già provveduto alla consegna al datore di lavoro) o rettificare la data di decorrenza o altro dato errato.


In merito alle dimissioni volontarie da comunicare esclusivamente con la procedura telematica, come ritenente che ci si debba comportare quando il periodo di preavviso è superiore ai quindici giorni di validità del modello MDV e cioè decorsi quindici gg dalla sua emissione, ai sensi del co. 3 L. 12/10/2007 n. 188?

I 15 giorni di validità del modulo vanno dalla data di compilazione e stampa del modello fino alla data di consegna al datore di lavoro e non c'entrano con i giorni di preavviso previsti dal contratto collettivo.


In caso in cui un lavoratore si dimette il 22/02/2008 ma a causa del preavviso cessa il 15 marzo 2008. In questo caso con quali modalità deve presentare le dimissioni? Rimangono le modalità vecchie?

Le dimissioni compilate prima del 5 marzo 2008 e con decorrenza successiva a tale data sono valide anche se non compilate sul modello ministeriale. 


In riferimento alle dimissioni volontarie, si chiede se la legge interessa anche le cooperative visto che la nostra cooperativa ha solo soci-lavoratori subordinati?

Sì, interessa anche i soci lavoratori di cooperativa.


Cosa va inserito nel campo "data decorrenza dimissioni"?

Il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro (così come precisato dalla lettera circolare del 25 marzo 2008).


Cosa succede se, come lavoratore, trasmetto le dimissioni volontarie al Ministero del lavoro ma non le consegna al datore di lavoro?

Le dimissioni non hanno alcuna validità e il rapporto proseguirà senza interruzione.


Cosa succede se il lavoratore presenta le dimissioni volontarie con un modello diverso da quello ministeriale?

Le dimissioni sono nulle; il datore di lavoro dovrà avvertire il lavoratore perché egli adempia a norma di legge.


Sono un consulente del lavoro, posso effettuare la compilazione di questi moduli per i dipendenti delle aziende a cui elaboro le paghe?

I consulenti non rientrano tra i soggetti abilitati alla procedura informatica che sono esclusivamente: Servizi per l'impiego, Comuni, DPL, e Sindacati (previa convenzione con il Ministero del Lavoro).


A quali datori di lavoro va consegnato il modulo sulle dimissioni anticipate volontarie?

La legge non esclude alcun datore di lavoro: quindi vi rientrano quelli pubblici, comprese le pubbliche amministrazioni, quelli privati, compresi i datori di lavoro domestici, le associazioni, le fondazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.


Cosa comporta la “nullità delle dimissioni” se non presentate sul modulo on –line?

La nullità delle dimissioni ha come conseguenza l’imprescrittibilità dell’azione (art. 1422 c.c.) che può essere fatta valere, in qualunque momento, da chiunque abbia interesse (art. 1421 c.c.), ossia, nel caso di specie, il lavoratore o chi ne esercita i diritti.


Cosa può fare il datore di lavoro per ovviare alla ipotesi in cui le dimissioni anticipate non siano avvenute in maniera rituale?

Ovviamente, deve invitare il lavoratore a presentarle sul modulo ufficiale: in caso contrario, per “annullarne” gli effetti, il datore di lavoro, in caso di reiterata e continuata assenza (conseguente alle dimissioni, comunque, rese), deve attivare la procedura prevista dal contratto collettivo e deve contestare l’assenza in modo tale da giungere alla risoluzione del contratto per inadempimento: è chiaro che, in questo caso, si passerebbe ad una procedura di licenziamento individuale, con tutte le garanzie richieste dalla legge. Sul punto, la nota del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2008 richiama anche una sentenza della Cassazione (10 maggio 1998 n. 5776) che parla di nullità per "fatti concludenti".


Il termine dei cinque giorni per la comunicazione on–line dalla cessazione del rapporto va rispettato anche se il lavoratore ha prodotto delle dimissioni anticipate volontarie nulle?

Sì, tale adempimento, a prescindere dalle modalità con le quali si è manifestata la volontà del lavoratore, va adempiuto nei termini in quanto è strettamente correlato alla fine effettiva della prestazione lavorativa (ciò vale anche per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, a vario titolo considerate).


Il modulo sulle dimissioni volontarie anticipate va compilato anche dalle lavoratrici – madri e da quelle che si trovano nell’anno di matrimonio?

Sì, la tutela prevista dal D. L.vo n. 151/2001 (che trova, oggi, applicazione anche in caso di adozioni ed affidi) è piena: le eventuali dimissioni on–line, vanno confermate nei modi usuali.


Quando si parla di dimissioni volontarie per i lavoratori subordinati a chi ci si riferisce?

L’art. 2095 c. c. ha una ampia portata e si riferisce agli operai, agli impiegati, ai quadri ed ai dirigenti.


Cosa si intende per contratto di collaborazione di natura occasionale?

La norma fa riferimento alle c.d. “mini co.co.co.”, ossia a quelle prestazioni che per la brevità e l’esiguità del compenso (30 giorni nell’anno solare e fino a 5.000 euro presso lo stesso committente) non abbisognano di un progetto.


Cosa significa dimissioni volontarie anticipate?

Nel rapporto di lavoro subordinato esse sono quelle espresse prima della scadenza del termine se ci si trova di fronte ad un contratto a tempo determinato, o prima della scadenza naturale se ci si trova di fronte ad un contratto a tempo indeterminato, o prima del termine della tipologia speciale se ci si trova di fronte ad un contratto di inserimento, o ad un contratto di apprendistato, o a un contratto subordinato con sportivi professionisti ex lege n. 81/1991. Nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o nel contratto di collaborazione di natura occasionale esse sono quelle espresse prima della scadenza finale o prima dell’esaurimento del progetto, del programma o della fase. Nel rapporto dell’associato lavorativo nel contratto di associazione in partecipazione esse sono quelle rassegnate prima della scadenza fissata. La stessa cosa vale per i contratti delle società cooperative con i propri soci, nelle forme previste dalla legge n. 142/2001. In analogia con quanto espresso per le comunicazioni on –line ai centri  per l’impiego si ritiene che rientrino nell’obbligo, secondo lo schema seguito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, le dimissioni anticipate dai contratti di agenzia e rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, le prestazioni sportive ex art. 3 della legge n. 81/1991, se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa, le collaborazioni ex art. 90 della legge n. 289/2002 e quelle dello spettacolo, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 8/1979, per le quali c’è l’obbligo di assicurazione ENPALS.


Il recesso anticipato dalle prestazioni occasionali ex art. 2222 c.c. rientra nell’obbligo?

NO (così come precisato dalla lettera circolare del 25 marzo 2008).


La risoluzione consensuale del rapporto rientra nella fattispecie prevista dalla legge n. 188/2007?  

Stando al tenore letterale della norma, la risoluzione consensuale del rapporto sembrerebbe fuori dall’ipotesi legislativa.


Le dimissioni durante il periodo di prova, vanno espresse con il modulo on–line?

Le dimissioni durante il periodo di prova non rientrano nella fattispecie, atteso che in tale lasso di tempo, stabilito autonomamente dalle parti, il rapporto non è stabilizzato ed ognuno può recedere in qualsiasi momento.


Le dimissioni volontarie anticipate vanno rese avanti alle direzioni del lavoro, ai centri per l’impiego ed agli uffici comunali, seguendo il criterio della competenza territoriale?

Non c'è un problema di competenza territoriale, atteso che il lavoratore si rivolge presso un ufficio “abilitato” per redigere una dichiarazione che va registrata su un programma ministeriale nazionale: è la ricevuta che il “sistema” rilascia che va, poi, dallo stesso consegnata datore di lavoro che, peraltro, può ben esser ubicato in altra area geografica.  La consegna va effettuata entro il termine di 15 giorni.


Le dimissioni volontarie anticipate riguardano tutti i dipendenti pubblici?

Di per se stessa la norma non sembra fare alcuna esclusione. C’è da ricordare, tuttavia, come una serie di dipendenti pubblici i cui rapporti sono regolati per legge e non per contratto come quelli appartenenti alle Forze di Polizia, all’Esercito, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Magistrati, alla carriera prefettizia, ai Professori Universitari, ecc., è stato escluso dalla comunicazione agli organi del collocamento ai fini dell’assunzione dalla nota n. 4746 del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007.


Le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e i tirocini entrano nel campo di applicazione della norma?

No, in quanto non si tratta di lavoro autonomo o subordinato per espressa disposizione di legge (art. 18 della legge n. 196/1997, art. 74 del D. L.vo n. 276/2003, art. 21, comma 6 –ter, della legge n. 326/2003).


In caso di dimissioni per giusta causa va presentato il modello di dimissioni volontarie?

Sì (così come precisato dalla lettera circolare del 25 marzo 2008). 


In caso di cessazione contestuale del rapporto rispetto alla data di compilazione di dimissioni volontarie entro che termine la dichiarazione stessa va inviata al datore di lavoro e, parimenti entro che termini il datore di lavoro ha l'onere di comunicazione al Centro per l'impiego l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro?

Il lavoratore una volta compilato il modello ha 15 giorni di tempo per consegnarlo al datore di lavoro anche nel caso in cui la sua prestazione sia cessato con effetto immediato.

La comunicazione on-line al Centro per l'impiego va fatta dal datore di lavoro, a prescindere dalla ricevuta materiale del MDV, nei 5 giorni successivi alla effettiva cessazione dell'attività lavorativa. In sostanza, la comunicazione al Centro per l'impiego è correlata alla fine dell'attività lavorativa e non alla ricezione del modello MDV.

 


 

 

 La Normativa:                                        

 

La Legge n. 188/2007

Il Decreto Interministeriale

La convenzione con i Sindacati

 

 Provvedimenti Ministeriali:         

 

Quesito pensionati - del 30 aprile 2008

La nota circolare - del 25 marzo 2008

La nota circolare - del 4 marzo 2008

Rapporti a cui si applica la normativa

Rapporti a cui NON si applica la normativa

 

 La Modulistica:                                     

 

Il Fac-Simile del Modulo

    (aggiornato al 29/02/08)

La Lettera del datore al lavoratore

   

 Le Istruzioni:                                         

 

Allegato B al Decreto Interministeriale

   

 Gli Uffici abilitati:                               

 

Gli Uffici abilitati della Prov. di Modena


 

 Link:                                                           

 

Il sito del Ministero del Lavoro

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