Agevolazioni
Assegni per il nucleo
familiare
Il comma 11 prevede una rimodulazione dei livelli di reddito e
degli importi annuali degli assegni riferiti al nucleo familiare.
A partire dal 2007 entrano nel concetto di nucleo familiare ove
siano presenti più di tre figli o equiparati di età inferiore ai
26 anni, anche i figli di età superiore ai 18 anni e fino a 21 se
studenti o apprendisti.
Cuneo fiscale
Con i commi 266 e seguenti è affrontato l’abbattimento, ai fini
fiscali, del costo dei lavoratori dipendenti. La riduzione opera
sull’IRAP, dalla cui base imponibile che si riferisce al valore
della produzione netta si possono dedurre una serie di costi tra
cui i contributi versati dal datore di lavoro riferiti ai
lavoratori assunti a tempo indeterminato e le spese per la
formazione degli apprendisti, per un importo di 5.000 euro a
lavoratore. Tale importo sale a 10.000 euro in Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia. Dai benefici sono escluse banche, assicurazioni, imprese
operanti in regime di concessione per energia, acqua, trasporti,
poste, telecomunicazioni, raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc.
. Nelle Regioni sopra menzionate vale la regola del “de minimis”
prevista nel regolamento CE n. 69/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni (al momento 100.000 euro nel triennio che,
probabilmente, saliranno, a breve, a 200.000 euro). Le deduzioni
spettano, subordinatamente all’autorizzazione delle autorità
europee (comma 267), a decorrere da febbraio 2007 nella misura del
50% e per il loro intero ammontare a decorrere dal mese di luglio
2007, con relativo conguaglio ad anno. Nella determinazione
dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta in corso a
febbraio 2007 (comma 269), può assumersi, come imposta del periodo
precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata
applicando in tale periodo le disposizioni contenute nei commi
266, 267 e 268.
Proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i
lavoratori licenziati dalle piccole imprese
Il comma 1212, intervenendo sulla norma originaria, annualmente
prorogata, contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 4/1998,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 52/1998, ha
prorogato al 31 dicembre 2007 l’iscrizione (senza percezione della
relativa indennità) nelle liste di mobilità degli operai, degli
impiegati e dei quadri licenziati da imprese anche artigiane e
cooperative di produzione e lavoro, con un organico
sottodimensionato alle 15 unità, per giustificato motivo connesso
a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività o del
lavoro.
Collocamento in mobilità di
alcune categorie
Il comma 1189 prevede alcune disposizioni particolari per la
collocazione in mobilità di un massimo di 6.000 lavoratori entro
il 31 dicembre 2007, interessati da processi di ristrutturazione,
riorganizzazione e crisi aziendale per aziende o gruppi di imprese
i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati
oggetto di esame presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2007.
I commi 1190 e 1191 prevedono destinazioni di trattamenti
integrativi e rifinanziamento di fondi ad essi riferibili.
Appalti
Appalti
Con i commi 909 e seguenti sono state apportate novità in materia
di appalti: queste sono le principali:
a) nella predisposizione e nella valutazione delle gare di appalto
di lavori pubblici, servizi e forniture, gli Enti aggiudicatori
devono valutare la congruità rispetto al costo del lavoro
determinato sia dalle tabelle ministeriali che dai contratti
collettivi;
b) nell’ambito dei requisiti per la qualificazione vanno
considerati gli adempimenti agli obblighi di sicurezza all’interno
dell’azienda;
c) viene riscritto il primo periodo del comma 1 dell’art. 7 del D.
L.vo n. 626/1994: “Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno
della propria azienda, o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima”. Con tale norma una serie di adempimenti
che il committente doveva compiere sono allargati a tali ipotesi
(verifica dell’idoneità tecnici – professionale, informazioni
dettagliate, cooperazione nelle misure di prevenzione e rischi,
coordinamento degli interventi, ecc);
d) viene aggiunto il comma 4 all’art. 7 del D. L.vo n. 626/1994:
l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore e
con ciascuno dei subappaltatori per tutti i danni per i quali il
lavoratore dipendente dagli stessi, non risulti indennizzato
dall’INAIL;
e) viene riscritto il comma 2 dell’art. 29 del D. L.vo n. 276/2003
(comma 911): in caso di appalti di opere e servizi la solidarietà
diviene di due anni dalla data di cessazione dell’appalto (prima
era un anno) ed opera in favore dei dipendenti dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori per le retribuzioni e per la
contribuzione. Va, peraltro, ricordato come per effetto dell’art.
35 della legge n. 248/2006 la solidarietà ex art. 29, comma 2, si
estenda anche all’IRPEF sulle retribuzioni;
f) l’offerente può essere anche un soggetto costituito in
associazione temporanea (finanziatore e realizzatore) responsabili
ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta. In caso
di fallimento o inadempimento un soggetto può sostituire l’altro
con l’assenso del committente;
g) l’adempimento degli impegni della stazione appaltante è
condizionato al positivo controllo della realizzazione e della
gestione funzionale dell’opera;
h) per assicurare la massima estensione dei principi comunitari,
la stazione appaltante considera rispettati i requisiti tecnici
prescritti ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari e
idonei all’espletamento del servizio è assicurata con contratti di
locazione finanziaria con soggetti terzi.
Contributi
Esibizioni in spettacoli
popolari e di divertimento
Con il comma 188 si stabilisce che nelle esibizioni relative a
spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di
tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani “under
18”, studenti, pensionati e soggetti che svolgono attività
lavorativa per la quale già c’è il versamento contributivo ad una
previdenza obbligatoria, gli adempimenti richiesti ex art. 3, 6, 9
e 10 della legge n. 2388/1952 non sono richiesti se la
retribuzione annua lorda non supera i 5.000 euro.
Contributo di solidarietà
Con il comma 222 si stabilisce che per 3 anni a partire dal 1°
gennaio 2007 sul TFR, sull’indennità di fine servizio, sulla
indennità di buonuscita e sui trattamenti integrativi che superimo
complessivamente 1,5 milioni di euro, è dovuto sulla parte
eccedente un contributo di solidarietà nella misura del 15%. Il
90% di tali risorse andranno rassegnate ad un Fondo volto a
favorire l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.
Rimodulazione delle aliquote contributive
A partire dal 1° gennaio 2007 sono rimodulate alcune aliquote
contributive:
a) artigiani e commercianti iscritti alla gestione autonoma INPS
(comma 768) passano al 19,5%. Dal 1° gennaio 2008 al 20%;
b) l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti alla
gestione obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive è
elevata dello 0,3%, per la quota a carico del lavoratore. In ogni
caso le aliquote complessive (quote dovute dal datore di lavoro e
dal lavoratore) non possono superare il 33% (comma 769);
c) l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata
dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) che non
risultino iscritti ad altra gestione obbligatoria è elevata al
23%. Per gli altri è stabilita pari al 16% (comma 770).
L’incremento contributivo (comma 772) non può determinare una
riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore superiore
ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. Viene, pertanto, preso
quale parametro di riferimento, il compenso riconosciuto alla data
dell’1.1.2007, o il compenso netto mensile riconosciuto sulla base
dell’ultimo contratto stipulato con il committente. In ogni caso
(ed in ciò si rileva una profonda innovazione rispetto al D. L.vo
n. 276/2003) i compensi corrisposti devono essere proporzionati
alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito e hanno quale
riferimento i compensi corrisposti per analoghe professionalità,
anche sulla base dei CCNL di riferimento.
Contribuzione per gli apprendisti ed indennità di malattia
A partire dal 1° gennaio 2007 (comma 773) la contribuzione a
carico dei datori di lavoro che assumono apprendisti è elevata al
10% delle retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Fanno
eccezione le imprese artigiane e non artigiane con un numero di addetti
fino a 9, per le quali la contribuzione è dell’1,5% nel primo anno
e del 3% nel secondo anno, restando fermo il livello di aliquota
del 10% per gli anni successivi al secondo.
Su questo punto occorre, a mio avviso, fare due considerazioni.
La prima è che nel computo i lavoratori a tempo parziale vanno
computati in proporzione all’orario svolto (art. 6 D. L.vo n.
61/2000) e che gli apprendisti in forza ed i lavoratori con
contratto di inserimento non dovrebbero rientrare nella base di
computo per effetto delle disposizioni contenute nel D. L.vo n.
276/2003.
La seconda è che la disposizione trova applicazione a tutte quelle
tipologie contrattuali nelle quali la contribuzione è analoga a
quella degli apprendisti (es. assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità relativamente ai primi
18 mesi, assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità
per un massimo di 12 mesi, assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori in CIGS da almeno 4 mesi, per un massimo di 12 mesi,
ecc.). Ai giovani assunti con tale tipologia contrattuale sono
estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di
malattia previste per i lavoratori subordinati, previo decreto del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, concertato con
quello dell’Economia entro i 60 giorni successivi all’entrata in
vigore della legge.
Riduzione dei premi INAIL
I commi 780 e 781 riconoscono, previa decretazione, una riduzione
dei premi INAIL. Con priorità per le imprese in regola con gli
obblighi del D. L.vo n. 626/1994 che:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per
l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, anche con accordi
di natura sindacale o all’interno di Enti bilaterali, trasmessi
alla Direzione provinciale del Lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio antecedente la
richiesta.
Cooperative sociali –
adeguamenti contributivi
Il comma 787 aumenta la contribuzione per i lavoratori soci delle
cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera a), della legge n.
381/1991, con una scala progressiva che raggiungerà il tetto nel
2009.
Aliquote contributive per
rapporti con istituzioni senza fine di lucro
Il comma 793 stabilisce, per la sola provincia di Bolzano, che le aliquote contributive concernenti i
lavoratori domestici si applicano anche nei rapporti di lavoro tra
istituzioni senza fine di lucro e lavoratori non iscritti ad altra
gestione, operanti nel settore dell’assistenza domiciliare,
dell’infanzia o delle persone non autosufficienti, anche in caso
di svolgimento dell’attività presso il domicilio dell’assistito.
Mancato versamento dei
contributi agricoli
Il comma 1172 punisce l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori
nel modo seguente:
a) con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032
euro. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento
entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’avvenuto accertamento della violazione;
b) la denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo
dopo il versamento di cui sopra ovvero decorso inutilmente il
termine. Allegata alla denuncia è l’attestazione delle somme
eventualmente versate;
c) durante il termine dei 3 mesi il corso della prescrizione resta
sospeso;
d) è abrogato il comma 3 dell’art. 2 della legge n. 638/1983.
Documento Unico di
Regolarità Contributiva
A partire dal 1° luglio 2007, il riconoscimento dei benefici
contributivi e normativi è subordinato al possesso del DURC, fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto del CCNL, di
quelli territoriali od aziendali, se sottoscritti (comma 1175).
Con Decreto, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
provvederà entro il 31 marzo 2007 a definire le modalità di
rilascio ed i contenuti del DURC e le tipologie di irregolarità
contributive considerate non ostative al rilascio. In attesa sono
fatte salve le modalità già in uso per il settore edile e quello
agricolo (comma 1176).
Indici di congruità
Il comma 1173 è destinato a promuovere la regolarità contributiva
anche ai fini delle concessioni previste dalla normativa vigente.
A tal proposito, il Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, entro il 30 giugno 2007, attraverso uno o più decreti,
procede, in via del tutto sperimentale, ad individuare indici di
congruità e relative procedure applicative, per settore e
territorio, dopo un iter procedimentale che vede coinvolti, a
vario titolo, il Ministro dell’Economia, gli altri Ministri
eventualmente interessati e le OOSS più rappresentative a livello
nazionale. I provvedimenti ministeriali individuano (comma 1174) i
settori a maggior rischio di violazione della normativa sugli
incentivi ed i benefici anche rispetto alla normativa sulla
sicurezza e salute dei lavoratori. Per essi sono definiti indici
di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei
servizi offerti e la quantità delle ore necessarie nonché lo
scostamento dell’indice da considerare tollerabile, alla luce
delle caratteristiche produttive e tecniche , dei volumi di affari
e dei redditi presunti.
Disabili
Fondo per le assunzioni
agevolate dei disabili
Il comma 1162 aumenta il Fondo di dotazione istituito presso il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale finalizzato ad
agevolare l’assunzione dei disabili (poi ripartito tra le varie
Regioni): nel 2007 sarà di 37 milioni di euro, mentre a decorrere
dal 2008 sarà di 42 milioni di euro.
Ricordo che tale Fondo è ripartito annualmente, tra le varie
Regioni, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Riposi e permessi per figli
con grave handicap
Il comma 1266 ha aggiunto all’art. 42, comma 5, del D. L.vo n.
151/2001 concernente la tutela della maternità e della paternità
un ultimo periodo (la disposizione riguarda i riposi ed i permessi
relativi ai figli con handicap) di tale tenore: “ i soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo
continuativo non superiore a 6 mesi, hanno diritto ad usufruire di
permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di
congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa”.
Extracomunitari
Fondo per l’inclusione
degli extra–comunitari e dei loro familiari
Il comma 1267 istituisce, presso il Ministero della Solidarietà,
un “Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati” con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno 2007, 2008 e
2009. Il Fondo servirà anche per l’integrazione scolastica
attraverso figure professionali madrelingua quali i mediatori
culturali.
Giovani e apprendistato
Esibizioni in spettacoli
popolari e di divertimento
Con il comma 188 si stabilisce che nelle esibizioni relative a
spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di
tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani “under
18”, studenti, pensionati e soggetti che svolgono attività
lavorativa per la quale già c’è il versamento contributivo ad una
previdenza obbligatoria, gli adempimenti richiesti ex art. 3, 6, 9
e 10 della legge n. 2388/1952 non sono richiesti se la
retribuzione annua lorda non supera i 5.000 euro.
Obbligo scolastico e inizio dell’attività lavorativa
Il comma 622 stabilisce che a partire dall’anno scolastico
2007-2008 l’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria
ed è finalizzata a conseguire un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro i 18 anni. Di conseguenza, l’età per
l’accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni.
Contribuzione per gli
apprendisti ed indennità di malattia
A partire dal 1° gennaio 2007 (comma 773) la contribuzione a
carico dei datori di lavoro che assumono apprendisti è elevata al
10% delle retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Fanno
eccezione le imprese artigiane e non artigiane con un numero di addetti
fino a 9, per le quali la contribuzione è dell’1,5% nel primo anno
e del 3% nel secondo anno, restando fermo il livello di aliquota
del 10% per gli anni successivi al secondo.
Su questo punto occorre, a mio avviso, fare due considerazioni.
La prima è che nel computo i lavoratori a tempo parziale vanno
computati in proporzione all’orario svolto (art. 6 D. L.vo n.
61/2000) e che gli apprendisti in forza ed i lavoratori con
contratto di inserimento non dovrebbero rientrare nella base di
computo per effetto delle disposizioni contenute nel D. L.vo n.
276/2003.
La seconda è che la disposizione trova applicazione a tutte quelle
tipologie contrattuali nelle quali la contribuzione è analoga a
quella degli apprendisti (es. assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità relativamente ai primi
18 mesi, assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità
per un massimo di 12 mesi, assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori in CIGS da almeno 4 mesi, per un massimo di 12 mesi,
ecc.). Ai giovani assunti con tale tipologia contrattuale sono
estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di
malattia previste per i lavoratori subordinati, previo decreto del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, concertato con
quello dell’Economia entro i 60 giorni successivi all’entrata in
vigore della legge.
Staffetta anziani – giovani
I commi 1160 e 1161 disciplinano i cosiddetti accordi di
solidarietà tra anziani (over 55) e giovani con la trasformazione,
su base volontaria, di rapporti da tempo pieno a tempo parziale
per i primi e la correlativa assunzione di giovani inoccupati o
disoccupati (under 25 o 29 se in possesso di laurea) a part – time
per un orario pari a quello ridotto. La norma non entra subito a
regime: occorrerà attendere un decreto “concertato” Lavoro –
Economia (entro il 1° marzo 2007), sentita la Conferenza Stato –
Regioni e le OOSS, nel quale saranno stabilite le modalità, i
contenuti ed i requisiti di accesso al finanziamento, nonché la
ripartizione delle risorse.
Già in passato ci sono state esperienze simili, ma i risultati sul
piano occupazionale non sono stati particolarmente esaltanti.
Lavoratori
atipici
Malattia e congedi
parentali per i lavoratori a progetto e categorie assimilate
Dal 1° gennaio 2007 (comma 788) viene corrisposta in favore dei
lavoratori a progetto una indennità di malattia a carico dell’INPS
pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto e, comunque, non
inferiore a 20 giorni nell’anno solare, fatti salvi gli eventi
morbosi fino a 3 giorni. Per tale prestazione trovano applicazione
i requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore
degli iscritti alla gestione separata ed è pari al 50% di detta
indennità. In caso di degenza ospedaliera il limite massimo
indennizzabile è 180 giorni nell’anno solare. Trova applicazione
nei confronti di tali lavoratori l’istituto delle fasce di
reperibilità e di controllo dello stato di malattia analogo ai
dipendenti.
Ai lavoratori che abbiano diritto all’indennità di maternità, per
i parti a decorrere dal 1° gennaio 2007, è corrisposto un
trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un
periodo di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, la cui
misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la
corresponsione dell’indennità di maternità. Uguale trattamento c’è
per le adozioni e gli affidamenti. La facoltà di riscatto dei
periodi di aspettativa per motivi di famiglia (art. 4, comma 2,
legge n. 53/2000) è estesa anche ai periodi antecedenti il 31
dicembre 1996 (comma 789).
Stabilizzazione delle
co.co.co. anche a progetto
Con i commi 1202 e seguenti è stato definito un percorso di
stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto che presentano forti dubbi di
regolarità in relazione alla disciplina vigente. L’arco temporale
di riferimento per la procedura è quello compreso tra il 1°
gennaio ed il 30 aprile 2007.
L’iter delineato è il seguente e valgono, per molti aspetti, le
considerazioni già espresse per il procedimento di emersione:
1. i datori di lavoro interessati possono procedere ad accordi
aziendali con le RSU e, ove non presenti, con le OOSS
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Gli
accordi sindacali promuovono la stabilizzazione dei rapporti in
lavoro subordinato ed il corretto utilizzo della tipologia delle
collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.
L’accesso alla stabilizzazione è possibile anche per i datori di
lavoro che siano destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei
rapporti di lavoro. L’accordo sindacale comprende la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali
sussistono le condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata
oggetto di accertamenti ispettivi;
2. successivamente alla stipula dell’accordo collettivo viene
promosso avanti alla commissione provinciale di conciliazione
istituita presso la DPL (art. 410 cpc) o in sede sindacale (art.
411 cpc) un incontro per il raggiungimento di una conciliazione
con la stabilizzazione del rapporto in lavoro subordinato. Se esso
è a tempo indeterminato trovano applicazione i benefici
(economici, normativi e contributivi) previsti dalla legislazione
vigente. L’atto di conciliazione è inoppugnabile e produce effetti
sia sulla parte economica, che su quella contributiva, che,
infine, su quella risarcitoria per il periodo pregresso. Da quanto
appena detto in materia di benefici si evince che le eventuali
assunzioni a tempo indeterminato dovrebbero valere anche ai fini
del “cuneo fiscale” e, ad esempio, in caso di assunzioni con
rapporto di apprendistato che è un contratto a tempo
indeterminato, risolvibile ex art. 2118 c.c. al termine del
periodo formativo;
3. gli atti di conciliazione sono subordinati al pagamento di una
somma da parte del datore di lavoro alla gestione separata
dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), a titolo di
contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento
del trattamento previdenziale. La somma è pari alla metà della
quota di contribuzione a carico del committente per i periodi di
vigenza della collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto;
4. il datore di lavoro deposita presso la sede INPS,
territorialmente competente, l’atto di conciliazione, copia del
contratto di lavoro subordinato stipulato con il dipendente
stabilizzato e la ricevuta dell’avvenuto versamento alla gestione
separata dell’INPS di una somma pari a 1/3. La parte residua può
essere versata in 36 rate mensili successive. Se il datore di
lavoro non procede al versamento di quanto convenuto si applicano
le sanzioni previste in materia di omissione contributiva;
5. il versamento della somma complessiva comporta l’estinzione dei
reati previsti da leggi in materia di versamenti contributivi o
premi e l’azzeramento delle sanzioni amministrative connesse;
6. per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni
accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi
periodi di lavoro prestati dai lavoratori interessati alle
trasformazioni;
7. il contratto di lavoro subordinato susseguente alla
stabilizzazione non può avere una durata inferiore a 24 mesi.
Esso, in assenza di particolari disposizioni ostative, può essere
anche a tempo parziale.
Orario
di lavoro
Flessibilità di orario
Il comma 1254 riscrive l’art. 9 della legge n. 53/2000. Per
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
nell’ambito delle disponibilità del Fondo per la Famiglia previsto
dalla legge n. 248/2006, una quota dello stesso, determinata, dal
Ministro per le politiche della famiglia, è destinata a imprese
fino a 50 dipendenti, ASL e Aziende ospedaliere che applichino
accordi contrattuali che prevedano azioni positive:
a) piani particolari per donne od uomini madri o padri (anche in
affidamento od adozione) che adottino forme di flessibilità
oraria,ed organizzazione del lavoro (part – time, telelavoro,
lavoro a domicilio, banca delle ore, flessibilità a turni, con
priorità per genitori di bambini di età inferiore a 12 anni, o 15
in caso di affidamento od adozione, o disabili;
b) piani di reinserimento di lavoratori dopo il congedo;
c) piani di sostituzione del titolare dell’impresa in astensione
obbligatoria o congedo parentale, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo;
d) piani volti a favorire il reinserimento di lavoratori con figli
minori o disabili.
Pubblica Amministrazione
Riduzione del personale di
supporto nella Pubblica Amministrazione
Il comma 404 prevede la riduzione delle dotazioni organiche del
personale utilizzato in funzione di supporto, rispetto al c.d.
“core business” (gestione delle risorse umane, sistemi
informatici, servizi manutentivi e logistici, affari generali,
provveditorati e contabilità) in misura non superiore al 15%delle
risorse umane complessive. Ciò deve avvenire attraverso processi
di riorganizzazione, riconversione e formazione del personale che
interessano almeno l’8% del personale fino a raggiungere i limiti
dimensionali suddetti. La norma prevede, poi, una consultazione
sindacale finalizzata alla effettiva riuscita dell’operazione. Con
la stessa disposizione si prevedono ulteriori snellimenti sia a
livello centrale che periferico.
Con una serie di commi successivi vengono previste una serie di
ipotesi di stabilizzazione per la realizzazione di assunzioni a
tempo indeterminato di soggetti già assunti od utilizzati con
tipologie non a tempo indeterminato (contratti a termine,
collaborazioni coordinate e continuative, ecc.). A tal proposito,
viene istituito (comma 417) il “Fondo per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro pubblici”. Le amministrazioni che
“stabilizzeranno” i rapporti non potranno ricorrere nei 5 anni
successivi a nuovi rapporti di lavoro precario (comma 419).
Comitati INPS
Il comma 469 stabilisce che attraverso lo strumento regolamentare,
entro il 30 giugno 2007, su proposta “concertata” del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero
dell’Economia, si giunga al riordino, alla semplificazione ed alla
razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei
ricorsi in materia pensionistica.
Assunzioni e riqualificazioni nel Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Il comma 544, finalizzando la disposizione alle politiche di
contrasto del lavoro nero e della prevenzione degli incidenti sul
lavoro, prevede l’assunzione in organico di 300 nuovi ispettori
idonei al recente concorso da destinare in alcune Regioni e
l’immissione nei ruoli di destinazione finale e il conseguente
adeguamento economico in favore del personale vincitore ovvero
idoneo dei percorsi di riqualificazione. Per l’attuazione di tale
disposizione il comma 546 autorizza una spesa annua, a decorrere
dal 2007, di 10,5 milioni di euro per i nuovi ispettori e di 3
milioni di euro per il personale riqualificato.
Potenziamento del personale dell’Arma dei Carabinieri addetto
alla tutela del lavoro
Il comma 571 incrementa di 60 unità il personale di vario
grado dell’Arma dei Carabinieri finalizzato all’esercizio
dell’attività di vigilanza.
Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti della p.a.
Il comma 580 prevede la costituzione dell’Agenzia per la
formazione dei dirigenti e dei dipendenti della pubblica
amministrazione – Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione
– dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia
finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Viene abolita a far data dal 31 marzo 2007
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. L’Istituto
Diplomatico, la Scuola Superiore del Ministero dell’Interno e la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze fanno parte della
nuova Agenzia.
Assunzioni presso la COVIP
Il comma 1306 va letto con riferimento alla riforma della
previdenza, attraverso il conferimento del TFR ai Fondi. Per
assolvere ai compiti di istituto la COVIP (Commissione di
vigilanza sui fondi pensione) è autorizzata ad inquadrare in ruolo
i dipendenti assunti con procedura selettiva pubblica con
contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche se non
continuativi, nel periodo successivo al 1° gennaio 2002.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Comunicazioni ai servizi per l’impiego
Il comma 1180 ha operato cambiamenti all’art. 9 –bis della legge
n. 608/1996, stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2007 tutte le
comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale), di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di
socio lavoratore, di associato in partecipazione con apporto
lavorativo, vanno comunicate al centro per l’impiego competente
almeno il giorno antecedente l’instaurazione dei rapporti,
attraverso documentazione avente data certa. Nella elencazione è
compreso anche il settore agricolo ove l’art. 1, comma 9, della
legge n. 81/2006 (che, peraltro, non risulta esplicitamente
abrogato) prevede la comunicazione in via telematica inviata
direttamente all’INPS. L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i
datori di lavoro pubblici e privati ivi comprese le Pubbliche
Amministrazioni, qualunque sia la tipologia assuntiva (concorso,
chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie
pubbliche, ecc.). Le comunicazioni debbono contenere i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione e di cessazione
prevista (se a tempo determinato), la tipologia contrattuale, la
qualificazione professionale ed il trattamento economico e
normativo. Analoga comunicazioni antecedente il giorno d’inizio
riguarda i tirocini ed altre forme di esperienza lavorativa che
non costituiscono rapporto di lavoro subordinato. Si tratta, come
si vede, di un’estensione del principio contenuto per il solo
settore edile nell’art. 36 – bis della legge n. 248/2006.
Una norma a parte riguarda le Agenzie di Lavoro autorizzate: le
stesse possono fare le comunicazioni di assunzione, cessazione e
proroga dei lavoratori temporanei entro il 20 del mese successivo
alla data di assunzione. In caso di urgenza la comunicazione può
essere effettuata entro i cinque giorni successivi all’assunzione
ma il datore di lavoro è, comunque, tenuto a comunicare al centro
per l’impiego soltanto la data di inizio della prestazione e le
generalità del lavoratore e del datore, almeno il giorno
precedente con documentazione con data certa.
La comunicazione all’INAIL ex art. 14, comma 2, del D.L.vo n.
38/2000 attraverso gli strumenti telematici resta in vigore così
come è fino alla piena operatività delle modalità di trasferimento
dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie
previste dal modello individuato dall’art. 4 –bis, comma 7, del
D.L.vo n. 181/2000. Lo stesso discorso va fatto per i lavoratori
marittimi nei confronti dell’IPSEMA (comma 1182).
La “ratio” delle norme appena citata è la seguente: si vuole
evitare che prestazioni “in nero” trovino una sorta di “avallo”
nel fatto che la comunicazione ai centri per l’impiego possa
essere effettuata entro i cinque giorni successivi all’assunzione.
L’obbligo è esteso, in un’ottica di coerenza sistematica, anche a
forme di lavoro non subordinato o di tipo associativo e a forme
che “ex lege” non integrano gli estremi di un rapporto di lavoro
subordinato (es. tirocini). L’obbligo riguarda anche gli Enti
Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni ( la
responsabilità grava, a mio avviso, sul dirigente o sul
responsabile del procedimento dell’unità che materialmente
effettua l’assunzione) in un quadro di chiarezza relativa al
mercato del lavoro. L’obbligo “posticipato” al 20 del mese
successivo per le Agenzie di lavoro temporaneo, trova la propria
ragione nel fatto che la “prova” dell’avvenuta instaurazione del
rapporto tra il lavoratore e l’Agenzia è nel contratto che deve
essere sottoscritto prima dell’invio in missione.
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la
comunicazione può essere effettuata entro i cinque giorni
successivi, fermo restando l’obbligo di comunicare almeno il
giorno prima, al centro per l’impiego, la data di inizio della
prestazione , le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
Così come è scritta la disposizione sembra far salve le ipotesi di
forza maggiore (si parla soltanto di esigenze produttive) per le
quali la comunicazione non può essere effettuata nella giornata
antecedente: su questo punto appare indifferibile un chiarimento
amministrativo, atteso che, ad esempio, c’è un altro problema
connesso nel settore scolastico alle assenze giornaliere ed alle
sostituzioni per malattia del personale insegnante (cosa che,
sovente, avviene nella mattinata) o anche alle assunzioni disposte
per urgenza legata a fenomeni meteorologici (spalatura della neve,
allagamenti, ecc.).
Anche la comunicazione di inizio del tirocinio va comunicata al
centro per l’impiego almeno nel giorno precedente: qui, a mio
avviso, secondo regole di buon senso, in quelle ipotesi in cui è
lo stesso centro per l’impiego a stipulare con l’impresa, quale
soggetto promotore, la convenzione, allorquando nella stessa è
stabilito il giorno d’inizio dell’esperienza lavorativa (e che
tale rimane) il datore di lavoro potrebbe essere esonerato dalla
comunicazione di un evento (inizio del tirocinio) che il servizio
del collocamento già conosce, essendo soggetto proponente.
Ovviamente, l’obbligo resta in tutte quelle ipotesi in cui la data
di inizio è diversa da quella stabilita nella convenzione o
allorché quest’ultima è stata stipulata con un altro soggetto
promotore.
Il comma 1181 abroga l’art. 7, comma 2, del D.L.vo n. 297/2002 con
il quale si stabiliva sia l’obbligo della comunicazione
contestuale di assunzione che quello relativo alla cessazione dei
rapporti e, in un certo senso, se ne procrastinava l’entrata in
vigore alla data stabilita nel Decreto Ministeriale di
approvazione del modello unificato: ciò appare coerente con il
nuovo indirizzo espresso con la comunicazione antecedente per
tutti i settori.
Il comma 1183 aggiunge altre ipotesi a quelle per le quali è
obbligatoria la comunicazione, entro 5 giorni, dell’avvenuta
variazione nel rapporto (si ricordi che il comma 5 dell’art. 4
–bis del D. L.vo n. 181/2000 parlava di trasformazione da tempo
parziale a tempo pieno, di trasformazione del rapporto da
apprendistato o formazione e lavoro a tempo indeterminato, da
tempo determinato a tempo indeterminato, di proroga del termine
inizialmente fissato). Essi sono il trasferimento del lavoratore,
il distacco, la modifica della ragione sociale, il trasferimento
d’azienda o di un ramo di essa. Si tratta di ipotesi che incidono
sulla realtà lavorativa del dipendente e che è bene siano
conosciute dai servizi per l’impiego.
Qui l’obbligo, non essendo intervenuta sul punto alcuna modifica
al comma 2 –bis dell’art. 5 del D. L.vo n. 181/2000 (il comma fu
aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera b, del D. L.vo n.
297/2002), dovrebbe scattare con l’emanazione del modello
unificato: sul punto, probabilmente, si renderà necessario un
approfondimento amministrativo.
Il comma 1184, riformulando l’art. 4–bis del D. L.vo n. 181/2000,
come introdotto dall’art. 6, comma 1, del D. L.vo n. 297/2002,
afferma che le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga
di tutti i rapporti subordinati, autonomi, di tirocinio ed altre
esperienze professionali inviate al servizio competente nel cui
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i modelli
unificati previsti dal comma 7 dell’art. 4 –bis del D. L.vo n.
181/2000, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
comunicazione verso le DRL, le DPL, l’INPS, l’INAIL, altri
Istituti previdenziali interessati, e la Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo. Ciò significa che la norma originaria
contenuta nel T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n.
189/2002 (art. 22, comma 7) e dal DPR n. 394/1999 che impone la
comunicazione allo Sportello Unico delle variazioni sul rapporto
di lavoro entro 5 giorni dalla assunzione e dalla cessazione dei
rapporti con i cittadini extra comunitari, si potrà assolvere
attraverso il modello unificato (quando questo entrerà in vigore).
Viene abrogato (comma 1185) il comma 5 dell’art. 19 del D. L.vo n.
276/2003 che prevedeva in materia di comunicazioni ai centri per
l’impiego il c.d. “ravvedimento operoso” cosa che avrebbe
comportato, dopo l’emanazione del modello unificato, quale
sanzione la metà del minimo edittale per le comunicazioni in
materia di collocamento.
Viene, altresì, abrogata (comma 1184) quella parte dell’art. 7,
comma 1, del D. L.vo n. 286/1998 che imponeva al datore che
assumeva al proprie dipendenze un cittadino extra comunitario alle
proprie dipendenze di comunicarlo in Questura entro 48 ore.
Il comma 1184 impone, altresì, alle imprese di avvalersi, per
tutte le comunicazioni, dei sistemi informatici previsti dai
servizi regionali.
T.F.R.
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
Con una serie di commi a partire dal 751 il Legislatore interviene
sul trattamento di fine rapporto e sulla previdenza complementare.
Innanzitutto, la riforma è anticipata al 1° gennaio 2007, rispetto
all’originario temine 1° gennaio 2008 (art. 23 D.L.vo n. 252/2005)
ed entro il 31 dicembre le forme pensionistiche complementari
devono adeguare i loro statuti e regolamenti.
Innanzitutto, con il comma 752, il Legislatore fa salvi gli atti
ed i provvedimenti adottati e gli effetti giuridici prodottisi con
il D.L. n. 279/2006 la cui operatività cesserà il 13 gennaio 2007
ma che sarà lasciato decadere.
Le forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del TFR. A decorrere dal 1° luglio 2007 ricevono il
versamento delle quote del TFR e dei contributi ulteriori
eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo 1°
gennaio – 30 giugno. Le forme pensionistiche complementari
istituite prima della legge n. 421/1992 possono ricevere nuove
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007, previo
adeguamento entro il 30 maggio 2007.
Con decreto concertato tra Lavoro ed Economia (comma 754) vengono
disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle
imprese nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi
di cui ai D.M. del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997. Nelle more sono sospese
le procedure esecutive e le imprese non sono considerate morose ai
fini del DURC.
A partire dal 1° gennaio 2007 è istituito presso l’INPS il “Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.”. Esso
risponde (comma 755) al principio della ripartizione ed è gestito
per conto dello Stato.
Con effetto dai periodi di paga successivi al 1° gennaio 2007 le
imprese conferiscono a detto Fondo un contributo pari alla quota
ex art. 2120 c.c., depurata del contributo al Fondo di garanzia
previsto dall’art. 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982 e non
destinata alle forme di previdenza complementare. Non sono tenuti
al versamento al Fondo i datori di lavoro che abbiano alle proprie
dipendenze meno di 50 addetti. Su questo punto la norma non dice
altro: ovviamente, con chiarimenti amministrativi a livello
generale dovranno, a mio avviso, essere sciolti alcuni dubbi
operativi riferibili sia alla computabilità (es. lavoratori a
tempo – parziale se in proporzione o no per effetto del D. L.vo n.
61/2000, apprendisti, in inserimento o dipendenti provenienti da
esperienze socialmente utili se esclusi o no dal computo per
effetto del D. L.vo n. 276/2003 e del D. L.vo n. 81/2000), che al
momento in cui va verificato il numero dei dipendenti.
La liquidazione del TFR e delle eventuali anticipazioni previste
dalla legge o dal CCNL sono a carico del datore di lavoro con
modalità che saranno definite, limitatamente alla quota conferita
al Fondo, con Decreto del Ministro del Lavoro entro il 31 gennaio
2007, restando a carico del datore le altre quote residue. Tale
contributo è soggetto alle disposizioni in materia di accertamento
e riscossione obbligatoria e non può godere di alcuna agevolazione
di natura contributiva.
Il comma 764 stabilisce che dal reddito d’impresa è deducibile un
importo pari al 4% del TFR destinato alle forme di previdenza
complementare e al Fondo costituito presso l’INPS. Per le imprese
sottodimensionate alle 50 unità l’importo è elevato al 6%. Il
datore di lavoro è esonerato dal versamento al Fondo di garanzia
previst6o dalla legge n. 297/1982 nella stessa percentuale di TFR
versato alle forme complementari o al Fondo istituito presso
l’INPS. Una ulteriore riduzione dei costi per le imprese è
assicurata da una riduzione del costo del lavoro, attraverso una
riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso del TFR
maturando conferito, nei limiti previsti dalla legge n. 248/2005
(art. 5).
Il comma 765 stabilisce una spesa di 17 milioni di euro per
avviare una campagna informativa sulla previdenza complementare.
Il comma 766 prevede compensazioni per le imprese che conferiscono
il TFR, con compensazioni, attraverso l’esonero dal versamento di
alcuni contributi sociali.
Vigilanza
Contrasto del lavoro nero e
dati telematici
Il comma 1168 estende alle Camere di commercio l’obbligo di
fornire i dati per contrastare l’evasione contributiva e la lotta
al lavoro nero: i dati sono messi a disposizione del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso convenzioni e
collegamenti telematici (comma 1169). Quest’ultimo può avvalersi,
anche ai fini della banca dati ex art. 10, comma 1, del D. L.vo n.
124/2004, delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL
(comma 1170). Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è
titolare del trattamento dei dati (comma 1171).
I nuovi importi delle sanzioni amministrative
Particolare importanza per l’attività dei nostri servizi di
vigilanza è rappresentata dai commi 1177 e 1178. Con il primo sono
quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste
per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione
sociale, previdenza e salute nei luoghi di lavoro entrate in
vigore prima del 1° gennaio 1999. Fatto salvo un opportuno
chiarimento amministrativo, la disposizione non sembra applicarsi
a quelle sanzioni amministrative che hanno, già per legge, importi
rivalutati periodicamente secondo l’indice ISTAT (es.
centralinisti ciechi, settore dell’auto trasporto, disabili,
ecc.).
Con il secondo viene punita con la sanzione amministrativa da
4.000 a 12.000 euro l’omessa istituzione od esibizione del libro
matricola e di quello paga per la quale non è applicabile
l’istituto della diffida ex art. 13 del D. L.vo n. 124/2004.
Emersione del lavoro nero
Con i commi 1192 e seguenti è stato definita una strada di
emersione dal nero (si tratta dei lavoratori non risultanti da
scritture od altra documentazione obbligatoria) nell’arco
temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2007.
Ovviamente, il percorso di emersione non riguarda, ad esempio, i
lavoratori autonomi, in qualche modo conosciuti perché iscritti
alla gestione separata dell’INPS per i quali la norma prevede un
percorso di stabilizzazione, per certi versi abbastanza analogo.
Il percorso delineato è il seguente:
1. Il datore di lavoro deve procedere ad un accordo aziendale con
le RSU e ove non presenti con le OOSS comparativamente più
rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di
lavoro. Nell’accordo, in attesa di eventuali indirizzi espressi a
livello ministeriale o confederale, si ritiene che debbano essere
indicate le generalità dei lavoratori da regolarizzare e i periodi
precedenti che non possono andare oltre il quinquennio. L’accordo
comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i
lavoratori in nero per i quali sussistano le stesse condizioni dei
lavoratori per i quali sia stata già accertata la posizione da
parte di organi ispettivi. L’accesso alla procedura è possibile
per tutti i datori di lavoro che non siano destinatari di
provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi definitivi
concernenti il pagamento dei contributi e premi assicurativi evasi
e le connesse sanzioni amministrative. Ciò significa che la
procedura, se conclusa, produce i propri effetti su una serie di
accertamenti in corso o definiti per i quali è ancora aperto il
contenzioso. Vale la pena sottolineare come il Legislatore
privilegi gli accordi a livello aziendale e, soltanto, in via
sussidiaria, quelli con le organizzazioni territoriali. Ciò
potrebbe, a mio avviso, aumentare il rischio di comportamenti non
omogenei anche nello stesso ambito territoriale;
2. Per il successivo passaggio avanti alla commissione provinciale
di conciliazione istituita presso la DPL (art. 410 cpc) o in sede
sindacale (art. 411 cpc) occorre una istanza. L’accordo
sottoscritto dal lavoratore ha effetto conciliativo ed
inoppugnabile per i diritti di natura retributiva, per quelli ad
essa connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti
nell’istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati
(cosa che significa effetti conciliativi sulla parte
contributiva), nonché ai diritti di natura risarcitoria per gli
stessi periodi. Per la prima volta, in forza di un provvedimento
normativo, è possibile concludere accordi che hanno effetti anche
sulla parte contributiva non prescritta avanti all’organo
conciliativo collegiale costituito presso la Direzione provinciale
del Lavoro o avanti ad un rappresentante sindacale. Finora, ciò
era possibile soltanto in caso di conciliazione monocratica ex
art. 11 del D. L.vo n. 124/2004;
3. Il termine di prescrizione per i periodi di mancata
contribuzione precedenti il periodo di regolarizzazione è di 5
anni;
4. La somma dovuta per ogni lavoratore regolarizzato è pari a 2/3
di quanto dovuto tempo per tempo per il periodo riconosciuto alle
diverse gestioni assicurative: 1/5 va versato all’atto della
presentazione dell’istanza all’INPS, territorialmente competente
(all’istanza va allegata la ricevuta del versamento, oltre a copia
dell’accordo collettivo e di quello individuale) ed il residuo in
60 rate mensili senza interessi. I lavoratori non debbono versare
alcunché quale quota a loro carico. La misura del trattamento
previdenziale relativa al periodo regolarizzato è determinata in
proporzione alle quote contributive effettivamente versate;
5. Il versamento della somma complessiva comporta l’estinzione dei
reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e
l’azzeramento delle sanzioni amministrative connesse;
6. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza
di regolarizzazione sono sospese per un anno le ispezioni e le
verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle
materie oggetto di regolarizzazione anche con riferimento a quelle
concernenti la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. Gli organi ispettivi hanno facoltà di verificare la
eventuale fondatezza di nuovi elementi nella materia della
regolarizzazione, ai fini di un’integrazione da parte del datore
di lavoro. Il datore di lavoro ha tempo dodici mesi per
regolarizzare, ove necessario, gli impianti alla normativa sulla
salute e sicurezza dei lavoratori. L’efficacia estintiva della
regolarizzazione è affidata anche alla verifica, al termine dei
dodici mesi, degli adempimenti in materia di sicurezza e salute da
parte dell’ASL o dei servizi ispettivi delle DPL per le attività
produttive previste nel DPCM n. 412/1997;
7. Le agevolazioni contributive di cui al precedente punto 4 sono
sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine
di ogni anno di lavoro prestato da parte dei lavoratori
regolarizzati;
8. Le agevolazioni correlate alla pregressa regolarizzazione sono
condizionate dal mantenimento in servizio del lavoratore per
almeno 24 mesi dalla regolarizzazione, fatte salve le ipotesi di
dimissioni o licenziamento per giusta causa;
9. Le istanze dei datori di lavoro, dopo l’istruttoria svolta
dall’INPS, sono accolte attraverso un provvedimento adottato dal
direttore della DPL nell’ambito dell’attività di coordinamento con
gli Enti previdenziali ex art. 5 del D. L.vo n. 124/2004,
congiuntamente con i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e
degli altri Enti previdenziali eventualmente interessati.
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