Indennizzabilità festività soppresse
Sono pervenute richieste di chiarimenti
circa l’indennizzabilità delle giornate infrasettimanali non più considerate
festive per effetto della legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni
(trattasi come noto delle ricorrenze dell’Ascensione, del Corpus Domini, del 19
marzo, del 29 giugno e del 4 novembre).
Al riguardo si ribadisce che le predette giornate sono indennizzabili solo se le
stesse – come peraltro in genere avviene – sono normalmente lavorate e
retribuite (per le stesse non viene cioè corrisposto, oltre al compenso per il
lavoro svolto, un ulteriore emolumento pari al trattamento dovuto per i giorni
festivi).
Infatti il 2° comma dell’art. 6 della legge n.138/1943, precisa che l’indennità
non è dovuta per le giornate in cui il lavoratore ammalato percepisce dal datore
di lavoro un trattamento economico, non integrativo della indennità di malattia,
di importo pari o superiore a quello previdenziale.
Il criterio comporta che nell’ipotesi, segnalata da alcune Sedi, di aziende che
corrispondono per contratto ai propri dipendenti nella prima successiva domenica
del mese considerato il compenso aggiuntivo relativo alla festività soppressa
cadente in un giorno feriale lavorativo, al lavoratore assente per malattia nel
giorno ex festivo stesso spetterà, per tale giorno, in quanto normalmente
retribuito, il trattamento previdenziale. Nell’ipotesi di impiegati, la domenica
non sarà indennizzabile, ai sensi del citato art. 6, comma 2 della legge n.
138/1943.
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