LAVORATORI OCCUPATI IN ITALIA CHE SI AMMALANO DURANTE TEMPORANEI SOGGIORNI ALL’ESTERO. LEGALIZZAZIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA
Secondo le disposizioni impartite (v. da
ultimo circ. n. 136/2003, par. 11), per i lavoratori occupati in Italia che si
ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione
Europea o che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi
specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia
può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione
originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o
consolare italiana.
E’ stato segnalato che alcune Ambasciate o Consolati operanti presso i predetti
Paesi (ad esempio Marocco, Sri Lanka) incaricano medici di loro fiducia di
esaminare i certificati di cui trattasi. Detti medici, dopo averne accertata la
veridicità, consegnano agli interessati (che talvolta vengono anche sottoposti a
visita) la certificazione “originale” convalidata, ovvero, in sostituzione di
questa, altra certificazione da loro redatta direttamente in lingua italiana.
In presenza di tali situazioni la legalizzazione deve ritenersi in sostanza
perfezionata all’atto della convalida della certificazione originale o della
redazione della nuova certificazione, fermo restando che è comunque sempre
necessaria la attestazione, da parte dell’ambasciata o consolato interessati,
della veste di proprio medico fiduciario conferita al sanitario che ha svolto il
servizio in argomento, nonché della autenticità della sua firma.
Sull’argomento “legalizzazione”, più in generale, si ritiene utile fornire le
seguenti indicazioni. L’adempimento può non essere richiesto ai lavoratori che
si ammalano in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea ma che hanno
stipulato con l’Italia (o con la U.E.) Convenzioni o Accordi specifici che
regolano la materia in cui è espressamente previsto che la certificazione di
malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente (o, per quanto qui
interessa, da medici abilitati dalla stessa) è esente da legalizzazione.
I Paesi di cui trattasi sono:
· Paesi extra UE con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono
l’applicazione della disciplina comunitaria: Islanda, Norvegia e Liechtenstein
in base all’Accordo SEE (Spazio Economico Europeo), Svizzera (in base
all’Accordo sulla libera circolazione tra CH e UE) e Turchia (in applicazione
alla Convenzione Europea di sicurezza sociale).
· Paesi extra UE con i quali sono stati stipulate Convenzioni estese
all’assicurazione per malattia: Argentina, Bosnia-Erzegovina (5), Brasile,
Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia (5), Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro (5), Tunisia, Uruguay e
Venezuela.
In particolare si richiama l’attenzione di codeste Sedi sulla possibilità,
prevista in genere da dette Convenzioni o Accordi, di richiedere alle locali
Casse o Istituzioni analoghe l’effettuazione di accertamenti sanitari sui
lavoratori assistiti in Italia che si ammalano sul territorio estero, fornendo
le generalità degli interessati ed il loro esatto recapito all’estero.
E’ ovvio che per gli altri Paesi per i quali, ancorché in presenza di
Convenzioni sulla materia, non è prevista espressa dispensa, continua ad essere
necessaria la legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o
consolari, secondo le disposizioni vigenti.
Infine, si ricorda che sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino
l''APOSTILLE' gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
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