LAVORATORI AVENTI TITOLO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Continuano a pervenire quesiti in tema di
riconoscibilità del diritto all’indennità di malattia nei confronti di
assicurati aventi titolo a prestazioni pensionistiche. Al riguardo si conferma
che ai soggetti in questione non compete il diritto all’indennità di malattia
per gli eventi morbosi che iniziano successivamente alla data della cessazione
del rapporto di lavoro (v. circ. n. 134406 AGO – n. 286 SL/149 del 23.7.1983,
par. 7); ciò anche se la malattia inizia entro il termine di copertura
assicurativa (due mesi, o 60 giorni se il conteggio è più favorevole, dalla
cessazione del rapporto di lavoro).
In sostanza, la limitazione opera nei confronti dei soggetti già titolari di un
trattamento pensionistico al momento della cessazione del rapporto di lavoro
nonché di quelli che cessano l’attività per pensionamento o comunque per
acquisizione di un trattamento di quiescenza.
I criteri sopra indicati riguardano la generalità degli assicurati (compresi i
marittimi, tenendo conto ovviamente delle particolarità vigenti per la
categoria: la cessazione del rapporto di lavoro coincide con il giorno dello
sbarco; il periodo di copertura assicurativa ha la durata di 28 giorni) e vanno
applicati anche nei confronti dei pensionati che, dopo la cessazione
dell’attività, assumono un nuovo lavoro.
Avuto riguardo infatti alla funzione dell’indennità di malattia, di compensare
la perdita della retribuzione causata dall’evento morboso che rende il soggetto
temporaneamente incapace al lavoro, la previsione di mantenimento, sia pure per
un limitato periodo di tempo, del diritto alla indennità dopo la cessazione del
rapporto di lavoro è da riferirsi soltanto a coloro che si trovano
contingentemente privi di occupazione e non godono di erogazioni diverse,
presupposti non rinvenibili nel caso di titolari di un trattamento di
quiescenza.
Resta inteso che quanto precede non rileva ai fini dell’indennizzabilità delle
malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro; queste saranno
quindi indennizzate, nei limiti massimi previsti, anche per il periodo
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro stesso, ovviamente se a tempo
indeterminato (art. 5, comma 2, legge 638/1983) (6).
A completamento delle indicazioni fornite, si ricorda infine (v. circ. n.
182/1997, par. 7) che l’indennità di malattia – quando l’evento denunciato,
iniziato in costanza di lavoro, è riconducibile alla stessa patologia per la
quale è stato concesso l’assegno di invalidità – spetta soltanto se è
sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della
patologia stessa, tale da produrre un’ incapacità lavorativa (7).
Resta ferma l’incompatibilità tra la pensione di inabilità e l’indennità di
malattia.
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