LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 26, DELLA LEGGE N. 335/95
a) DECADENZA (malattia e maternità).
In occasione della istruttoria dei ricorsi presentati dai lavoratori in
argomento in materia di indennità di maternità e di indennità di malattia per i
periodi di ricovero si è rilevato che talvolta nella lettera con cui viene data
agli interessati la comunicazione di non accoglimento della domanda è indicato
che l’azione giudiziaria per l’ottenimento della prestazione in contestazione è
assoggettata ai termini di decadenza di un anno previsti dalla legge n.
438/1992.
Al riguardo si precisa che la decadenza contemplata dalla legge suddetta è
espressamente limitata alle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e
quindi non è riferibile a quelle in esame.
Non appare neppure possibile estendere in via analogica ai soggetti di cui
trattasi la particolare disciplina in questione, atteso che le norme sulla
decadenza hanno natura eccezionale e pertanto non possono applicarsi oltre i
casi ed i tempi in esse considerati.
Resta fermo, nella materia, il termine annuale di prescrizione, decorrente,
secondo i criteri forniti con messaggio n. 009337 del 31.3.2006, dalla
conclusione del procedimento amministrativo, salvo idonei atti interruttivi.
Le Sedi sono pertanto invitate, a modificare nel senso anzidetto le indicazioni
fornite sull’aspetto di interesse nelle comunicazioni di reiezione della
prestazione.
b) DAY HOSPITAL (malattia).
Con circolare n. 136/2003, a modifica delle disposizioni in precedenza impartite
con circolare n.192/1996 sullo specifico aspetto, è stato disposto che ai fini
erogativi di interesse le giornate per le quali viene documentata
l’effettuazione di prestazioni in regime di day hospital sono da equiparare a
giornate di ricovero.
Il criterio vale anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui
trattasi, fermo restando ovviamente che pure per dette giornate l’indennità va
erogata secondo le diverse modalità e misure previste per la particolare
categoria.
c) AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI (malattia e maternità)
Nei confronti dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui trattasi si
rammenta che non opera il c.d. principio dell’automatismo delle prestazioni
previdenziali sancito per i “prestatori di lavoro”, dall’art. 2116 del cod. civ.,
in forza del quale le suddette prestazioni sono comunque garantite anche nel
caso di mancato o irregolare versamento da parte dell’imprenditore dei
contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Trattandosi infatti di lavoratori la cui attività è giuridicamente qualificabile
come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori
impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente
corresponsione, in favore degli stessi, delle prestazioni medesime.
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