LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO. PERIODO INDENNIZZABILE
Con circolare n. 220 dell’11 settembre 1992 sono state impartite istruzioni nel
senso che per i lavoratori in esame può essere considerata utile, ai fini del
raggiungimento del numero di giornate (almeno 51) necessario per il diritto alle
prestazioni economiche di malattia, l’attività svolta nell’anno precedente nel
medesimo settore agricolo, ma a tempo indeterminato. Come infatti sottolineato
in alcune pronunce della Cassazione Sez. Lavoro (nn. 3568, 9500, 10530/1990 e
11551/1991), l’art. 5, comma 6, della legge 638/1983, nello stabilire per i
lavoratori agricoli a tempo determinato il requisito occupazionale minimo delle
51 giornate, non distingue fra attività svolta quale lavoratore a tempo
determinato o indeterminato.
Peraltro, con circ. n. 145 del 1993, si è precisato che sul piano erogativo,
quando il predetto requisito occupazionale minimo può essere conseguito
utilizzando le giornate di lavoro a tempo indeterminato, resta ferma
l’applicazione della specifica normativa vigente per i lavoratori agricoli a
tempo determinato, pure per quanto concerne il massimo assistibile.
In particolare l’Istituto aveva ritenuto che nel caso, al fine di individuare il
numero di giornate indennizzabili, dovesse farsi riferimento in via analogica,
anziché al comma sesto dell’art. 5 della legge 638/1983 (secondo cui il numero
delle giornate di indennità non può superare la durata del periodo lavorativo
svolto nell’anno precedente, che deve comunque essere non inferiore a 51
giornate), al comma terzo dello stesso articolo, che prevede un numero massimo
di trenta giornate di indennità di malattia per i lavoratori a tempo determinato
i quali nei dodici mesi precedenti l’evento morboso hanno prestato attività
lavorativa per meno di trenta giorni.
In senso contrario si è però pronunciata la Corte di Cassazione Sezione Lavoro
(sentenza n. 249/2003), secondo la quale il richiamo al comma terzo dell’art. 5
ai fini della determinazione del massimo assistibile è contraddittorio.
Secondo la predetta Corte, infatti, la diversa individuazione, a seconda del
tipo di attività svolta, del numero delle giornate indennizzabili, contrasta con
il comma sesto dell’art. 5, che non distingue, quanto all’attività prestata nel
settore agricolo nell’anno precedente l’evento morboso, fra attività a tempo
determinato e attività a tempo indeterminato.
A modifica del criterio impartito con la sopra citata circolare n. 145/1993, si
dispone pertanto che al lavoratore agricolo a tempo determinato che risulti aver
prestato, nel corso dell’anno precedente, attività nel settore agricolo con la
qualifica di lavoratore a tempo indeterminato per almeno 51 giornate, va
riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’indennità di malattia per un
numero di giornate pari a quelli effettuate nell’anno precedente, fermi restando
i limiti di durata massima previsti in materia.
Le presenti istruzioni sono da intendersi applicabili ai casi di malattia non
ancora definiti alla data della presente circolare nonché, su richiesta degli
interessati, agli eventi definiti, per i quali non siano decorsi i termini di
prescrizione e/o di decadenza annuali vigenti nella materia ovvero non siano
intervenute sentenze passate in giudicato.
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