LEGGE N. 243 DEL 23 AGOSTO 2004: INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO
Con riferimento ai lavoratori che beneficiano dell’incentivo al posticipo del
pensionamento (cd. bonus) previsto dalla L. 243 del 23.8.2004 (art. 1, comma da
2 a 17), si ribadisce, come già precisato (si vedano a riguardo il Msg. n. 30721
del 1.10.04 e la circ. n. 150 del 11.11.04), che relativamente a tali lavoratori
viene meno l’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento della
contribuzione a fini pensionistici, ivi incluso il contributo aggiuntivo dell’1%
ex art. 3 ter della legge n. 438/1992, mentre resta fermo l’assoggettamento alle
altre forme contributive, compresa la contribuzione per malattia.
Stante la permanenza del relativo obbligo contributivo ne deriva che ai
lavoratori che decidano di fruire del cd. bonus spetta il diritto all’indennità
di malattia secondo la disciplina generale applicabile ai lavoratori subordinati
(8).
In particolare, atteso che, in caso di fruizione del cd. bonus, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare
all’INPS a fini pensionistici viene interamente corrisposta al lavoratore, la
somma stessa non dovrà essere inclusa, in base ai principi generali vigenti
nella materia, nella retribuzione utile per il calcolo delle indennità in
argomento.
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