RIPOSI GIORNALIERI (c.d. per allattamento)
8.1 DIRITTO AI RIPOSI E “BANCA ORE”.
Sono pervenute a questa Direzione centrale richieste di chiarimenti in merito
alla possibilità di cumulare le “ore di recupero” – ossia le ore espletate oltre
il previsto orario giornaliero di lavoro ed accumulate con il sistema della
“banca ore”- con i periodi di riposo per allattamento di cui agli artt. 39 e ss.
del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità).
E’ stato chiesto, in particolare, se, ai fini della fruizione di tali riposi,
sia possibile considerare le suddette “ore di recupero” come “ore di lavoro
effettivo” in altra giornata rispetto a quella di effettuazione delle ore
stesse.
In adesione ad analogo parere espresso, in merito alla sopra citata
problematica, dal Coordinamento generale legale di questo Istituto, si precisa
che, ai fini del diritto ai riposi giornalieri di cui trattasi (e al relativo
trattamento economico), va preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale
normale – quello, cioè, in astratto previsto- e non l’orario effettivamente
prestato in concreto nelle singole giornate.
Ne consegue pertanto che i riposi in questione sono riconoscibili anche laddove
la somma delle ore di recupero e delle ore di allattamento esauriscano l’intero
orario giornaliero di lavoro comportando di fatto la totale astensione
dall’attività lavorativa.
8.2 RIPOSI GIORNALIERI E PART-TIME.
Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i riposi
giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d.
orizzontale, tenuta in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora
di lavoro nell’arco della giornata.
In linea con l’orientamento espresso in proposito dal Ministero vigilante–
orientamento recentemente confermato dal Coordinamento generale legale
dell’Istituto- la scrivente Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno
favorevole nella considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39,
comma 1, del citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità,
limitandosi soltanto a prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di
sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro
minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero.
L’eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur
comportando la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non
precluderà pertanto il riconoscimento del diritto al riposo in questione.
8.3 DIRITTO DEL PADRE AI RIPOSI IN CASO DI PARTO PLURIMO .
A parziale rettifica delle istruzioni fornite con circ. 8/2003, par. 2, si
forniscono chiarimenti in merito al diritto del padre, lavoratore dipendente, al
raddoppio dei periodi di riposo giornaliero di cui agli artt. 39 e ss. del testo
unico vigente in materia, con particolare riferimento all’ipotesi in cui,
trattandosi di madre lavoratrice non dipendente, si verifichi il c.d. parto
plurimo.
In particolare, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40,
lett. c, del D. Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità), per madre lavoratrice non
dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante,
coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale,
parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento
economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro Ente previdenziale, si
precisa - in linea con l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più
tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure
fisiche ed affettive del bambino – che, anche nell’ipotesi considerata, il padre
dipendente può fruire, in caso di parto plurimo, del beneficio in esame in
misura raddoppiata secondo quanto previsto dall’art. 41 del presente testo
unico.
Circa le modalità di fruizione dei riposi giornalieri nella specifica ipotesi
considerata (parto plurimo di madre lavoratrice non dipendente), si precisa
inoltre che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi stessi anche
durante i tre mesi dopo il parto nonché durante l’eventuale periodo di congedo
parentale della madre; in tali periodi, tuttavia, il diritto spetta nella misura
di 2 ore o 1 ora a seconda dell’orario di lavoro, in analogia a quanto disposto
in merito alle ore “aggiuntive” riconosciute al padre in caso di madre
lavoratrice dipendente (v. circ. 109/2000, par. 2.2., 3° capoverso).
8.4 DIRITTO DELLE LAVORATRICI IN DISTACCO SINDACALE .
La giurisprudenza di legittimità ha espresso l’orientamento, ormai consolidato,
secondo cui , durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi
dell’art.31 della legge 20 maggio 1970, n 300, in caso di maternità, la
lavoratrice conserva nei confronti degli enti competenti il diritto
all’erogazione delle prestazioni di qualsiasi natura ( sanitaria o economica )
esse siano.
Tale principio generale va, pertanto, applicato anche all’indennità per i riposi
giornalieri, atteso che l’indennità cosiddetta per allattamento costituisce una
delle prestazioni a tutela della maternità, in specie alternativa ( e comunque
integrativa ) rispetto al congedo parentale durante il primo anno di vita del
bambino.
Più in particolare, con riferimento specifico al calcolo dell’indennità in
questione, si dovrà fare riferimento alla retribuzione che la lavoratrice
avrebbe maturato allorché fosse rimasta in servizio, desumibile dall’ultimo CCNL
relativo al settore produttivo di appartenenza della lavoratrice ed alle
mansioni svolte prima del distacco sindacale..
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