ASSEGNI NON RISCOSSI
E’ stato chiesto se nel caso in cui l’indennità di malattia e maternità sia
stata corrisposta mediante assegno ed il lavoratore abbia trascurato di
riscuoterlo, si possa eccepire la prescrizione annuale ex art. 6 della legge n.
138/1943 alla richiesta di riemissione dell’assegno stesso, avanzata
dall’interessato dopo che è trascorso oltre un anno dalla ricezione del primo
assegno.
Al riguardo si fa presente che l’emissione dell’assegno, stante la sua natura di
mezzo di pagamento, non produce la novazione del rapporto fondamentale
sottostante, che quindi rimane in essere con tutte le caratteristiche sue
proprie, ivi compresa quella che attiene alla prescrizione applicabile.
La riemissione in pagamento di assegni per le prestazioni economiche in
questione deve intendersi quindi subordinata in ogni caso alla verifica del
mancato decorso del termine di prescrizione annuale predetto, fatto salvo
l’effetto interruttivo da attribuire all’emissione del precedente assegno, in
cui deve ravvisarsi un riconoscimento di debito da parte dell’Istituto.
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