Apprendistato – divieto di stabilire tariffe di cottimo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2007, ad un interpello di Federmeccanica, in merito all'apprendistato ed al divieto di stabilire tariffe di cottimo, si è così espressa:
"....Va preliminarmente ricordato che
l’obbligo “di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione
in serie”, contenuto nell’art. 11, lett. l), L. n. 25/1955, è stato abrogato
dall’art. 20, D.Lgs. n. 251/2004, cosicché risulta in linea con l’attuale quadro
ordinamentale la previsione di rapporti di apprendistato per le “figure
professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di
montaggio semplice”, contenuta nel citato Contratto per l'Industria
Metalmeccanica e l’Installazione di Impianti.
Quanto alla problematica relativa alla corresponsione di un “utile di cottimo” a
lavoratori assunti con contratto di apprendistato, previsto nel citato CCNL 19
gennaio 2006, non sembrano sussistere perplessità sulla compatibilità di tale
emolumento con la previsione di cui all’art. 49, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n.
276/2003 qualora – come sottolineato dall’interpellante – lo stesso sia
pressoché totalmente sganciato dal “risultato produttivo” del lavoratore,
costituendo viceversa una voce retributiva fissa. Va infatti chiarito che la
ratio della previsione contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003 – peraltro del tutto
analoga a quella riportata nell’art. 11, lett. f), della L. n 25/1955 – è di
evitare che l’apprendista possa subire un pregiudizio dall’applicazione di una
retribuzione commisurata al risultato, proprio in ragione della minore capacità
produttiva dovuta evidentemente ad una minore esperienza di lavoro.".
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