Apprendistato – divieto di stabilire tariffe di cottimo

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2007, ad un interpello di Federmeccanica, in merito all'apprendistato ed al divieto di stabilire tariffe di cottimo, si è così espressa:

 

"....Va preliminarmente ricordato che l’obbligo “di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie”, contenuto nell’art. 11, lett. l), L. n. 25/1955, è stato abrogato dall’art. 20, D.Lgs. n. 251/2004, cosicché risulta in linea con l’attuale quadro ordinamentale la previsione di rapporti di apprendistato per le “figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice”, contenuta nel citato Contratto per l'Industria Metalmeccanica e l’Installazione di Impianti.
Quanto alla problematica relativa alla corresponsione di un “utile di cottimo” a lavoratori assunti con contratto di apprendistato, previsto nel citato CCNL 19 gennaio 2006, non sembrano sussistere perplessità sulla compatibilità di tale emolumento con la previsione di cui all’art. 49, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 qualora – come sottolineato dall’interpellante – lo stesso sia pressoché totalmente sganciato dal “risultato produttivo” del lavoratore, costituendo viceversa una voce retributiva fissa. Va infatti chiarito che la ratio della previsione contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003 – peraltro del tutto analoga a quella riportata nell’art. 11, lett. f), della L. n 25/1955 – è di evitare che l’apprendista possa subire un pregiudizio dall’applicazione di una retribuzione commisurata al risultato, proprio in ragione della minore capacità produttiva dovuta evidentemente ad una minore esperienza di lavoro.".

 

Invia la pagina ad un amico             Stampa la notizia    Chiudi la finestra

L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it