Trasformazione di un rapporto di apprendistato in apprendistato professionalizzante
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2007, ad un interpello dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, Regione Marche, in merito alla trasformazione di un rapporto di apprendistato in apprendistato professionalizzante, si è così espressa:
"....L’art. 47 del D.Lgs. 276 nel
definire le nuove tipologie di apprendistato, al comma 3 prevede espressamente
che “in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi
del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”.
Il Legislatore con tale previsione ha voluto coprire quel “vuoto di disciplina “
che si sarebbe altrimenti creato nell’attesa della regolamentazione, da parte
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei profili
formativi richiesta dal comma 5 dell’ art. 49.
Pertanto, nei casi in cui sia completato l’iter regolatorio ex art. 49, si
applica il nuovo regime, mentre i contratti in esecuzione, disciplinati dalle
previgenti regole, rimangono soggetti allo stesso regime normativo al fine di
escludere, tra il vecchio ed il nuovo, un’inopportuna commistione. Tanto sulla
scia di quanto già affermato da questa Direzione con risposta ad interpello prot.
n. 2464/2005. Marginalmente si sottolinea inoltre come, prescindendo dalla
lettura dell’art. 47, sarebbe comunque difficile immaginare una trasformazione
del contratto, stante la non omogeneità delle rispettive discipline, con
riferimento sia ai requisiti formali che sostanziali richiesti.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it