Trasformazione di un rapporto di apprendistato in apprendistato professionalizzante

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2007, ad un interpello dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, Regione Marche, in merito alla trasformazione di un rapporto di apprendistato in apprendistato professionalizzante, si è così espressa:

 

"....L’art. 47 del D.Lgs. 276 nel definire le nuove tipologie di apprendistato, al comma 3 prevede espressamente che “in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”.
Il Legislatore con tale previsione ha voluto coprire quel “vuoto di disciplina “ che si sarebbe altrimenti creato nell’attesa della regolamentazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei profili formativi richiesta dal comma 5 dell’ art. 49.
Pertanto, nei casi in cui sia completato l’iter regolatorio ex art. 49, si applica il nuovo regime, mentre i contratti in esecuzione, disciplinati dalle previgenti regole, rimangono soggetti allo stesso regime normativo al fine di escludere, tra il vecchio ed il nuovo, un’inopportuna commistione. Tanto sulla scia di quanto già affermato da questa Direzione con risposta ad interpello prot. n. 2464/2005. Marginalmente si sottolinea inoltre come, prescindendo dalla lettura dell’art. 47, sarebbe comunque difficile immaginare una trasformazione del contratto, stante la non omogeneità delle rispettive discipline, con riferimento sia ai requisiti formali che sostanziali richiesti.".

 

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L'interpello

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