Min. Lavoro: interpello - comunicazione e interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito dall'A.P.I. di Bologna in materia di interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri nei casi previsti dall’art. 17, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. 151/2001, afferma che la comunicazione immediata della impossibilità di spostamento ad altre mansioni della lavoratrice, trasmessa dal datore di lavoro al Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro, rende possibile l'emanazione del provvedimento entro il termine previsto dalla disciplina richiamata. Viceversa, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non provveda a modificare le condizioni di lavoro o a spostare la lavoratrice ad altre mansioni, ovvero a trasmettere la dichiarazione relativa alla impossibilità di effettuare tale spostamento (presupposto per il rilascio immediato del provvedimento di interdizione), certamente non appare conforme alla disciplina vigente l’emanazione di un provvedimento che agisca retroattivamente. Si sottolinea ancora che il datore di lavoro non può disporre autonomamente l’interdizione della lavoratrice, in quanto l’emanazione del provvedimento, come detto, è condizione essenziale per l'astensione dal lavoro.
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