Installazione da parte di un impresa di telecomunicazioni di un sistema di controllo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 2 del 2 marzo 2010, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla applicabilità dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 con riferimento alla installazione da parte di un impresa di telecomunicazioni di un sistema di controllo “in grado di effettuare registrazioni audio di chiamate in uscita e in entrata”.
La risposta in sintesi:
"... L’applicazione di tale normativa
presuppone dunque che gli “impianti e apparecchiature” consentano, anche
indirettamente, il controllo dell’attività dei lavoratori, il che rappresenta
una verifica propedeutica alla attivazione delle procedure di accordo o
autorizzatorie indicate dallo stesso art. 4.
Ciò premesso, nelle ipotesi oggetto di interpello, la norma in questione
sembra non trovare applicazione in quanto – come evidenziato dalla stesso
interpellante – sussistono importanti cautele che non consentono di risalire
alla identità del lavoratore (le voci di clienti e operatori vengono criptate in
fase di registrazione, in modo tale da essere non riconoscibili e non
riconducibili all’identità del singolo operatore e cliente; i primi secondi di
conversazione vengono eliminati con conseguente impossibilità di ascoltare il
nome dell’operatore; il sistema di monitoraggio non fornisce alcun report di
informazioni sul singolo operatore; non vengono tracciati né il nome
dell’operatore, né alcun altro dato che possa condurre alla sua identificazione;
l’accesso ai dati registrati è rigorosamente tracciabile e limitato ai soggetti
autorizzati rispetto alle finalità di monitoraggio).
Del resto, tali argomentazioni sono già state almeno in parte evidenziate con
risposta ad
interpello del 6 giugno 2006 prot. n. 25/I/0000218, laddove peraltro si è
esclusa la possibilità di un controllo dell’attività del lavoratore “nel caso
in cui vi sia un sistema in grado di registrare l’apparecchio chiamato ed il
numero della postazione dalla quale è effettuata la chiamata ma comunque
sussista una rotazione del personale che usufruisce della postazione stessa,
così da impedire una diretta ed inequivocabile correlazione tra l’apparecchio
dal quale sono effettuate le chiamate ed il lavoratore”".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it