Lavoro intermittente - clausole contrattuali che escludono il ricorso all'istituto
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 37 del 1° settembre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla legittimità delle clausole contrattuali con le quali si esclude l’applicazione del contratto di lavoro intermittente a determinati comparti come avviene, ad esempio, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti del settore degli autoferrotramvieri ed internavigatori:
La risposta in sintesi:
".... in assenza di previsioni contrattuali
in ordine alla determinazione delle esigenze di ricorso al contratto, secondo
quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003, il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ha individuato i “casi in cui è ammissibile il ricorso
al lavoro intermittente” mediante il D.M. 23 ottobre 2004 che rinvia alla
tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2357/1923
(mantenuto in vigore dal D.L. n. 112/2008 come convertito dalla L. n. 133/2008).
In tale quadro regolatorio va tuttavia sottolineato che, rispetto alle ipotesi
soggettive di ricorso al contratto e all’individuazione dei periodi
predeterminati di cui, rispettivamente, agli artt. 34, comma 2 e 37 comma 1 del
D.Lgs. n. 276/2003, l’autonomia collettiva sembra avere un potere integrativo/ampliativo
ma non già preclusivo. Ai sensi dell’art. 34, infatti, il contratto di lavoro
intermittente può, “in ogni caso”, essere concluso con riferimento a prestazioni
rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45
anni di età, anche pensionati mentre, nelle ipotesi di cui all’art. 37
(“prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie
estive o delle vacanze natalizie e pasquali”) alla contrattazione collettiva è
demandata esclusivamente la possibilità di individuare “ulteriori periodi
predeterminati”.".
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