Trattamento retributivo dell’apprendistato professionalizzante
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 1° ottobre 2007, ad un interpello del sindacato FIOM-CGIL in merito al trattamento retributivo dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, si è così espressa:
"....Nell’impianto normativo
antecedente al D.Lgs. n. 276/2003 la norma dell’art. 13, comma 1, della legge n.
25 del 1955 prevedeva la determinazione della retribuzione dell’apprendista
mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità
di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla
contrattazione collettiva.
Ciò posto, tenuto conto della circostanza che la circolare n. 40/2004 di questo
Ministero ha espressamente ritenuto ancora in vigore la disposizione innanzi
citata, il nodo interpretativo da sciogliere attiene all’ammissibilità di un
cumulo tra il regime del c.d. sottoinquadramento e quello della
percentualizzazione della retribuzione in base all’anzianità di servizio.
Si tratta, in altri termini, di stabilire se, in virtù del predetto procedimento
di percentualizzazione, sia ipotizzabile una retribuzione inferiore a quella
derivante dal sistema del sottoinquadramento.
Al quesito deve essere data risposta negativa.
Il rapporto tra le norme in questione deve, invero, essere interpretato in
termini non già di cumulatività bensì di alternatività.
Conseguentemente, alla luce del generale principio del favor prestatoris, si
ritiene di poter concludere per l’applicazione della norma di cui al citato art.
53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, salvo che, beninteso, dall’applicazione
della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più
favorevole per il prestatore.".
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