Distacco e luogo della prestazione lavorativa
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 2 febbraio 2011, ha risposto ad un quesito della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30, Decreto Legislativo n. 276/2003, concernente la disciplina del distacco.
La risposta in sintesi:
"...Con riferimento al primo requisito, si
evidenzia che il distacco può essere giustificato da un qualsiasi interesse
produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, tuttavia, non
deve coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di lavoro.
Tale interesse, come precisato da questo Ministero, con circolare n. 28/2005,
deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per
caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in
relazione all’oggetto sociale dell’impresa. È pertanto necessaria una puntuale
individuazione delle finalità perseguite con il distacco – quindi temporalmente
limitato – evitando l’utilizzo di “clausole di stile” ed evidenziando, anche nel
caso di distacco del lavoratore verso un’impresa facente parte dello stesso
gruppo, la sussistenza di uno specifico interesse dell’imprenditore distaccante.
Il terzo ed ultimo requisito dell’istituto è costituito dallo svolgimento di una
determinata attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore distaccato deve
essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento
dell’interesse proprio del distaccante.
Quelli indicati sono dunque gli unici requisiti che il Legislatore ha inteso
richiedere ai fini di un legittimo ricorso al distacco, mentre la dislocazione
del lavoratore presso la sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando
l’ipotesi “statisticamente” più ricorrente, non può costituire un elemento
indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto.
Il luogo di lavoro del lavoratore distaccato costituisce mera modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa e dunque come tale non sembra assumere
particolare rilievo – potendosi individuare addirittura nella stessa sede del
datore di lavoro distaccante – nel momento in cui sia già accertata la
sussistenza dei requisiti indicati e, primo fra tutti, l’interesse del datore di
lavoro. Va, peraltro, sottolineato che la natura dell’attività esercitata dal
distaccante può giustificare l’espletamento della prestazione lavorativa in una
o più sedi diverse da quella propria dell’azienda distaccataria (ad es.
trasporto, manutenzione d’impianti, controllo di sistemi informatici, eventuali
prestazioni di natura intellettuale, ecc.).
Fermo restando quanto sopra, la prestazione del lavoratore presso una sede di
lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce dunque un elemento di
fatto della prestazione che potrà eventualmente essere valutato, unitamente agli
altri, per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e
l’assenza di condotte elusive della normativa in esame."
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it