Dilazione sanzioni amministrative
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 2 febbraio 2011, ha risposto ad un quesito dell'A.N.I.S.A (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio), in merito alla possibilità di una estensione analogica del regime di pagamento rateale della pena pecuniaria per chi versi in condizioni economiche disagiate, ex art. 26 della L. n. 689/1981, anche prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione.
La risposta in sintesi:
"...Peraltro, ove si volesse verificare in
concreto la possibilità di concedere la rateizzazione delle somme riportate
nell’atto di accertamento e notificazione di illecito amministrativo di cui
all’art. 14 della L. n. 689/1981, ci si dovrebbe chiedere quali conseguenze
deriverebbero dal mancato puntuale pagamento delle singole rate previste dal
provvedimento di dilazione.
La normativa, al comma 1 dell’art. 26, prevede che, in caso di mancato
pagamento, anche di una sola rata, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo
ammontare della sanzione in unica soluzione.
Detta norma presuppone, evidentemente, l’esecutività dell’atto che irroga le
sanzioni amministrative (ordinanza ingiunzione) che risulta, come detto,
semplicemente sospeso per opera del provvedimento di rateizzazione, il quale,
venendo meno a causa dell’inadempimento relativo anche ad una sola rata di
pagamento, produce la reviviscenza dell’atto esecutivo per l’intero ammontare
ancora residuo.
Nel caso di dilazione di somme contenute nel solo atto di notifica di violazione
amministrativa, ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/1981, l’effetto di reviviscenza
sopra descritto, in caso di inottemperanza ai pagamenti rateali prescritti, non
potrebbe operare in ragione del fatto che il verbale non ha i caratteri della
definitività ed esecutività (potendo peraltro non essere confermato per mezzo di
un eventuale provvedimento di archiviazione), con il corollario che, in tali
casi, l’Amministrazione non potrebbe porre in esecuzione detto credito, dovendo
concludere prima l’iter del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n.
689/1981.
Per tali ragioni, allo stato, non si ritiene praticabile la possibilità di
rateizzare, già in sede di atto di notificazione di illecito amministrativo, le
somme irrogate dall’organo di vigilanza. Pur tuttavia gli Uffici a cui dovessero
pervenire, a seguito di notifica di verbali unici di accertamento, motivate e
comprovate istanze di dilazioni, soprattutto per importi di notevole entità,
verificheranno la possibilità, previa informazione all’istante della non
immediata ammissibilità di tale richiesta, di accelerare l’iter di trasmissione
del rapporto ex art. 17 della L. n. 689/1981 all’Ufficio legale che, in tempi
brevi, procederà all’istruttoria di propria competenza.
Nell’ipotesi in cui l’accertamento sia ritenuto fondato, si provvederà
all’emissione dell’ordinanza, che sarà quantificata tenendo conto e della
manifestata volontà del destinatario di pagare gli importi di cui al verbale
seppur in forma rateale ed al contempo della impossibilità tecnica di
accoglimento della richiamata richiesta in tale fase. Nei confronti
dell’ordinanza così emessa l’istante potrà reiterare, nei 30 gg. dalla notifica,
la richiesta di dilazione che, in tale fase della procedura, sarà pienamente
accoglibile."
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it