Dilazione sanzioni amministrative

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 2 febbraio 2011, ha risposto ad un quesito dell'A.N.I.S.A (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio), in merito alla possibilità di una estensione analogica del regime di pagamento rateale della pena pecuniaria per chi versi in condizioni economiche disagiate, ex art. 26 della L. n. 689/1981, anche prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Peraltro, ove si volesse verificare in concreto la possibilità di concedere la rateizzazione delle somme riportate nell’atto di accertamento e notificazione di illecito amministrativo di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981, ci si dovrebbe chiedere quali conseguenze deriverebbero dal mancato puntuale pagamento delle singole rate previste dal provvedimento di dilazione.
La normativa, al comma 1 dell’art. 26, prevede che, in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione.
Detta norma presuppone, evidentemente, l’esecutività dell’atto che irroga le sanzioni amministrative (ordinanza ingiunzione) che risulta, come detto, semplicemente sospeso per opera del provvedimento di rateizzazione, il quale, venendo meno a causa dell’inadempimento relativo anche ad una sola rata di pagamento, produce la reviviscenza dell’atto esecutivo per l’intero ammontare ancora residuo.
Nel caso di dilazione di somme contenute nel solo atto di notifica di violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/1981, l’effetto di reviviscenza sopra descritto, in caso di inottemperanza ai pagamenti rateali prescritti, non potrebbe operare in ragione del fatto che il verbale non ha i caratteri della definitività ed esecutività (potendo peraltro non essere confermato per mezzo di un eventuale provvedimento di archiviazione), con il corollario che, in tali casi, l’Amministrazione non potrebbe porre in esecuzione detto credito, dovendo concludere prima l’iter del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981.
Per tali ragioni, allo stato, non si ritiene praticabile la possibilità di rateizzare, già in sede di atto di notificazione di illecito amministrativo, le somme irrogate dall’organo di vigilanza. Pur tuttavia gli Uffici a cui dovessero pervenire, a seguito di notifica di verbali unici di accertamento, motivate e comprovate istanze di dilazioni, soprattutto per importi di notevole entità, verificheranno la possibilità, previa informazione all’istante della non immediata ammissibilità di tale richiesta, di accelerare l’iter di trasmissione del rapporto ex art. 17 della L. n. 689/1981 all’Ufficio legale che, in tempi brevi, procederà all’istruttoria di propria competenza.
Nell’ipotesi in cui l’accertamento sia ritenuto fondato, si provvederà all’emissione dell’ordinanza, che sarà quantificata tenendo conto e della manifestata volontà del destinatario di pagare gli importi di cui al verbale seppur in forma rateale ed al contempo della impossibilità tecnica di accoglimento della richiamata richiesta in tale fase. Nei confronti dell’ordinanza così emessa l’istante potrà reiterare, nei 30 gg. dalla notifica, la richiesta di dilazione che, in tale fase della procedura, sarà pienamente accoglibile."

 

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L'interpello

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