Condotta antisindacale e poteri del personale ispettivo

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 5 del 2 febbraio 2011, ha risposto ad un quesito dell'Assotrasporti, in merito ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del giudice con cui viene ordinato al datore di lavoro di cessare la condotta antisindacale, nelle more del giudizio ex art. 650 c.p., con cui si punisce la “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...La prescrizione obbligatoria appare astrattamente applicabile, in quanto l’inottemperanza al decreto costituisce violazione di carattere penale punita con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Pertanto, laddove il personale ispettivo accerti che il datore di lavoro non abbia adempiuto all’ordine impartito dall’A.G. come rilevabile dal decreto, eventualmente prodotto dalle organizzazioni sindacali interessate, lo stesso personale provvederà ad impartire una prescrizione avente il medesimo contenuto di quanto stabilito dal giudice, eventualmente richiamando il decreto stesso nel corpo della provvedimento prescrittivo.
Ciò posto, al fine di coordinare l’attività del personale ispettivo con le fasi di un procedimento penale eventualmente già in corso – e rispetto al quale non sarà invece possibile l’applicazione della procedura de quo – lo stesso personale ispettivo, prima di procedere alla applicazione della prescrizione, avrà cura di contattare l’Autorità inquirente territorialmente competente."

 

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L'interpello

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