Determinazione della percentuale dei soggetti svantaggiati presenti in una COOP sociale

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 3 marzo 2008, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alle modalità temporali di determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati presenti in una cooperativa sociale di tipo b), si è così espressa:

 

"....Alla luce delle argomentazioni sopra riportate ed al fine di individuare una soluzione interpretativa alla problematica in esame, quanto più aderente al quadro normativo e alla ratio legis sottostante la disciplina delle cooperative c.d. di tipo b), appare decisamente ragionevole il riferimento ad un “arco temporale”, per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiate, qualora a fronte di determinati eventi a carattere produttivo non sia rispettato il mantenimento costante della percentuale richiamata, arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della legislazione regionale, non sembra comunque possa eccedere i dodici mesi.".

 

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L'interpello

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it