Computabilità dei dipendenti appartenenti alle categorie protette
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 3 marzo 2008, ad un interpello dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in merito alla computabilità, nella quota di riserva relativa ai disabili (artt. 1 e 3 della L. n. 68/1999), dei dipendenti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, L. n. 68/1999, si è così espressa:
"....Ne consegue che la disciplina
attualmente vigente è rinvenibile nel comma 1 del citato art. 11, ove si
stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono
computabili nella quota di riserva, solo limitatamente alla percentuale di cui
all’art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, vale a dire l’%.
Peraltro, l’utilizzabilità della predetta percentuale a copertura della quota di
riserva dei disabili presuppone che vi siano, in organico, categorie protette in
misura superiore alla quota obbligatoria dell’1%.
Tale ricostruzione, desumibile dalla circolare ministeriale in esame, pare
coerente con lo spirito della normativa a tutela del diritto al lavoro dei
disabili, in quanto consente di attribuire a questa categoria un trattamento
differenziale di maggior favore rispetto a quello dei soggetti di cui all’art.
18, comma 2.
In particolare, così argomentando, si sottolinea la necessità che ciascuna delle
due macrocategorie riceva tutela attraverso un proprio canale di assunzione
caratterizzato da specifiche quote di riserva senza alcuna commistione o meglio
concorrenzialità tra le due categorie.
Il datore di lavoro applicherà le modalità ed i criteri di calcolo individuati
dalla succitata nota ministeriale solo in presenza di soggetti appartenenti alle
categorie protette assunti anteriormente al 18 gennaio 2000 (data di entrata in
vigore della L. n. 68/1999) ed eccedenti l’aliquota obbligatoria dell’1%.".
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it