Orario lavoratori mobili e registrazione su LUL
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 63 del 31 luglio 2009, ha risposto ad un quesito della Confartigianato Imprese, in merito alla possibilità di continuare ad utilizzare, anche a seguito dell’introduzione del Libro Unico del Lavoro, le specifiche modalità in precedenza previste per la registrazione dell’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto.
La risposta in sintesi:
"... Attualmente, nonostante la
sostituzione del registro dell’orario di lavoro con il Libro Unico del Lavoro
avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 del D.L.
n. 112/2008, si può agevolmente continuare ad applicare la medesima disciplina
dettata dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione
dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto. Nulla osta,
infatti, a che la stessa avvenga con la sola annotazione della presenza
giornaliera a mezzo della causale “P”.
Tale possibilità deriva da una serie di motivi che scaturiscono dalle seguenti
considerazioni.
In primo luogo per la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la
quale comporta, come già rilevato da questo Ministero nella nota sopra indicata,
non già una rilevazione quotidiana ma mensile dell’effettivo orario complessivo
svolto dal lavoratore mobile alla fine del mese di riferimento.
Ciò, tra l’altro, risulta in linea con le modalità di registrazione dei dati nel
Libro Unico del Lavoro che, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.L. citato,
deve avvenire “per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese
successivo”.
In secondo luogo in ragione della espressa esclusione operata dall’art. 2 del
D.Lgs. n. 66/2003 in ordine ai lavoratori mobili per i quali risulta quindi
possibile sostituire la registrazione dell’effettivo numero di ore lavorate con
l’indicazione della presenza al lavoro (ovvero riportando la “P” in luogo delle
analitiche ora di lavoro effettuate).
Inoltre, l’utilizzo dei cronotachigrafi analogici e digitali, consente
l’individuazione delle effettive ore di lavoro svolte dal singolo lavoratore
mobile. Pertanto, si potrà risalire ai giorni di lavoro prestati ed al numero di
ore effettuate incrociando le registrazioni del Libro Unico (con la “P” per la
presenza al lavoro) con quelle del cronotachigrafo (che riporta l’esatto numero
di ore di lavoro prestate) proprio come avviene nel caso citato degli insegnanti
degli istituti religiosi per i quali il riscontro delle ore di lavoro avviene
analizzando i documenti di programmazione didattica pianificati annualmente.
Tuttavia, stante il dettato della disciplina comunitaria tradotta nel nostro
ordinamento nel D.Lgs. n. 234/2007, la registrazione nel LUL con la “P” di
presenza deve intendersi possibile solo per i lavoratori mobili
dell’autotrasporto che rientrano nel campo di applicazione del medesimo Decreto,
a cui fa riferimento anche la disciplina dei cronotachigrafi, con esclusione,
quindi, di tutte le ipotesi contemplate dall’art. 3, D.Lgs. citato.
Per completezza si fa presente che ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. 9
luglio 2008, in caso di retribuzione sfasata, i dati variabili della
retribuzione possono essere registrati nel LUL nel mese ancora successivo e,
come chiarito da questo Ministero nel Vademecum del 5 dicembre 2008 (sezione A,
risposta n. 15), anche “i dati del calendario presenze possono essere registrati
unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si riferiscono”.
Il differimento in questione comporta che, nel settore dell’autotrasporto,
stante le previsioni della contrattazione collettiva di riferimento in base alle
quali le ore di straordinario possono essere rilevate solo alla fine del periodo
articolato su base multiperiodale di 4 mesi, la valorizzazione delle ore stesse
nel LUL possa avvenire in uno con la registrazione dei dati variabili della
retribuzione.".
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