Problematiche relative al rilascio del DURC
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 64 del 31
luglio 2009, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito ad alcuni
chiarimenti sulla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC). In particolare, con riferimento alle previsioni contenute
nel D.M. 24 ottobre 2007, l’istante chiede di sapere:
“1) se a causa della non perfetta armonizzazione tra la normativa sul DURC e
l’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006, relativamente alla nozione
di “violazioni gravi definitivamente accertate”, la violazione si debba
considerare definitivamente accertata con la decisione che respinge il ricorso
amministrativo oppure se, nelle more della proposizione del ricorso giudiziario
o della notifica della cartella di pagamento, la violazione possa ritenersi non
ancora definitivamente accertata;
2) se gli Istituti e gli Enti abilitati al rilascio della certificazione di
irregolarità contributiva all’impresa debbano indicare la definitività o meno
dell’accertamento e lo specifico debito contributivo, soprattutto alla luce del
fatto che il DURC viene ora acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti
pubbliche, le quali non sono poste in condizione di rilevare dalla
certificazione (nel suo attuale contenuto) i presupposti previsti dall’art. 38,
comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006 (e cioè la definitività dell’accertamento
e la gravità della violazione) per decidere dell’esclusione o meno del soggetto
partecipante alle procedure di affidamento;
3) se, dopo aver esperito i ricorsi amministrativi, una comunicazione scritta
inviata agli Istituti o Enti demandati al rilascio del DURC, in cui si manifesti
in modo serio e circostanziato la volontà di opporsi alla futura notifica della
cartella di pagamento o di intraprendere entro una certa ragionevole data un
contenzioso giudiziario avverso l’accertamento ispettivo, possa rientrare tra i
motivi non ostativi al rilascio del DURC, accanto a quelli già previsti
dall’art. 8 D.M. 24 ottobre 2007;
4) se, trascorso il termine entro cui l’organo amministrativo doveva
pronunciarsi sul ricorso proposto dall’impresa, ciò possa essere interpretato
come decisione implicita o se sia comunque necessaria una decisione esplicita di
definizione del ricorso amministrativo e quindi fino a quale momento l’Istituto
o Ente demandato al rilascio del DURC possa attestare la regolarità contributiva
dell’azienda”.
La risposta in sintesi:
"... Quanto alla problematica sub 1) si ricorda che il D.M. 24 ottobre 2007 stabilisce che: “il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
Relativamente ai crediti non ancora
iscritti a ruolo:
a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere
dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al
passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui
l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente
l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
La disciplina esposta nulla dice relativamente alla situazione di
regolarità/irregolarità dell’impresa nelle more della proposizione di un ricorso
amministrativo o giudiziario; tuttavia tale circostanza non può suggerire una
interpretazione estensiva delle ipotesi già declinate dal D.M. 24 ottobre 2007,
secondo le quali è possibile certificare la regolarità contributiva dell’impresa
in pendenza di contenzioso, stante il carattere straordinario delle stesse.
Ne consegue che, se non è stato presentato alcun ricorso amministrativo o
giudiziario e l’impresa versa in una delle condizioni che non consentono di
certificarne la regolarità contributiva (v. in proposito l’art. 5 del D.M. 24
ottobre 2007) non sarà possibile il rilascio del DURC (per maggiori
approfondimenti si rinvia alle circ. n. 5 e n. 34/2008). Ciò vale, peraltro,
anche qualora – in risposta al quesito sub 3) – l’impresa manifesti “in
modo serio e circostanziato la volontà di opporsi alla futura notifica della
cartella di pagamento o di intraprendere entro una certa ragionevole data un
contenzioso giudiziario”. Va comunque ricordato che, ai sensi dell’art. 7 del
D.M. 24 ottobre 2007, “in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 5 [del
medesimo Decreto] gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima
dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato (…),
invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non
superiore a 15 giorni”.
Quanto al quesito sub 2) è sufficiente ricordare che i contenuti del DURC
sono declinati dall’art. 4 del citato D.M. 24 ottobre 2007. In particolare il
Documento deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la
sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con
indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del Documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.
A ciò va aggiunto che il concetto di gravità delle violazioni “alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali” ai sensi dell’art. 38,
comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 e la relazione di tale disposizione con
la disciplina sul DURC sono state ben chiarite dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 4273/2007. In particolare nella sentenza si spiega che “il Legislatore
vuole invero escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle
imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi
previdenziali, anche, e forse soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui
non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per
non effettuare o comunque per ritardare il pagamento. Si può anzi affermare che
quest’ultime ipotesi siano anch’esse gravi (indipendentemente dall’importo del
contributo dovuto), proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza
verso gli obblighi previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti
rispetto ad altri obblighi”.
In forza di tale precisazione lo stesso Consiglio di Stato evidenzia come “resta
ferma la competenza degli Enti previdenziali a certificare la regolarità
contributiva, con conseguente esonero della stazione appaltante dall’effettuare
verifiche in proposito”; la stazione appaltante pubblica, pertanto, deve
limitarsi ad “acquisire” da tali Enti – ad oggi secondo le modalità definite
dall’art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) – la
certificazione di regolarità contributiva, senza esprimere alcun giudizio sulla
gravità o meno delle violazioni “alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali”, violazioni manifestate dalla stessa procedura di
certificazione.
Quanto, infine, al quesito sub 4) basti ricordare che il trascorrere del
tempo per la decisione di un ricorso amministrativo è considerato, già ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, quale decisione implicita del ricorso (c.d.
silenzio rigetto), il quale ha la medesima valenza di una decisione espressa. Ne
consegue che, superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da
intendersi respinto e, in assenza di pendenza di un ricorso giudiziario, non
sarà possibile certificare la regolarità contributiva dell’impresa.".
18-06-2010
Min.Lavoro:
chiarimenti operativi sulle problematiche relative al rilascio del DURC
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