Legge n. 68-1999 - invio prospetto informativo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 65 del 31
luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, in merito ad alcuni chiarimenti in relazione
all’insorgenza dell’obbligo di presentazione del prospetto informativo dei
lavoratori disabili, in applicazione della normativa vigente e con riferimento
alla disposizioni dettate da questo Ministero con circolare emanata in data 16
dicembre 2008 e successiva nota integrativa del 21 gennaio 2009.
In particolare, si chiede se il riferimento al numero dei dipendenti utile a far
sorgere l’obbligo di presentazione del prospetto informativo debba intendersi
riferito al numero di lavoratori rientranti nella base di computo o al numero
complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale”.
La risposta in sintesi:
"... Sul piano della semplificazione si
pone anche la previsione secondo cui tale adempimento non è dovuto qualora “non
avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare
l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”. Ciò che dunque
rileva, per il Legislatore, ai fini della sussistenza dell’obbligo di invio del
prospetto, sono le modifiche della situazione occupazionale “tali da
modificare l’obbligo” o, più direttamente, legate al computo della quota di
riserva.
Ne consegue che l’obbligo di invio del prospetto informativo, ai sensi della
nuova previsione, non possa legarsi al numero complessivo dei lavoratori facenti
parte dell’organico aziendale. Una diversa soluzione infatti comprometterebbe la
reale portata semplificatrice dell’art. 40 citato, in quanto determinerebbe un
obbligo di invio anche in presenza di mutamenti di organico che non abbiano
alcun riflesso sul piano del collocamento obbligatorio.".
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