Legge n. 68-1999 - invio prospetto informativo

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 65 del 31 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito ad alcuni chiarimenti in relazione all’insorgenza dell’obbligo di presentazione del prospetto informativo dei lavoratori disabili, in applicazione della normativa vigente e con riferimento alla disposizioni dettate da questo Ministero con circolare emanata in data 16 dicembre 2008 e successiva nota integrativa del 21 gennaio 2009.
In particolare, si chiede se il riferimento al numero dei dipendenti utile a far sorgere l’obbligo di presentazione del prospetto informativo debba intendersi riferito al numero di lavoratori rientranti nella base di computo o al numero complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale”.

 

 La risposta in sintesi:

 

"... Sul piano della semplificazione si pone anche la previsione secondo cui tale adempimento non è dovuto qualora “non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”. Ciò che dunque rileva, per il Legislatore, ai fini della sussistenza dell’obbligo di invio del prospetto, sono le modifiche della situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo” o, più direttamente, legate al computo della quota di riserva.
Ne consegue che l’obbligo di invio del prospetto informativo, ai sensi della nuova previsione, non possa legarsi al numero complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale. Una diversa soluzione infatti comprometterebbe la reale portata semplificatrice dell’art. 40 citato, in quanto determinerebbe un obbligo di invio anche in presenza di mutamenti di organico che non abbiano alcun riflesso sul piano del collocamento obbligatorio.".
 

                 

L'interpello

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