Assunzione disabile con contratto di lavoro a tempo determinato
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 66 del 31 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità di assumere, ex art 3 comma 1 lett. b), della L. n. 68/1999, con contratto a tempo determinato un lavoratore disabile in copertura di quota d’obbligo ed in quota nominativa, in assenza di convenzione di cui all’art 11 della stessa Legge..
La risposta in sintesi:
"... Pertanto, in linea con le
argomentazioni sopra esposte si ritiene possibile rispondere affermativamente al
quesito sollevato, consentendo all’impresa di assumere un lavoratore disabile,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi e nel rispetto
del D.Lgs n. 368/2001. Per quanto riguarda tuttavia la copertura della quota di
riserva, occorre segnalare che l’assunzione con contratto a tempo determinato
potrebbe non consentire l’adempimento degli obblighi occupazionali, laddove la
durata dello stesso contratto fosse inferiore a 9 mesi; ciò in quanto l’art. 4
della L. n. 68/1999 stabilisce che “non sono computabili tra i dipendenti”
– e quindi, a fortiori, anche tra il personale da computarsi nella quota di
riserva – “i lavoratori occupati (…) con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a nove mesi”.".
|
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it