Stampa Chiudi Iscriviti alla Newsletter gratuita
Interpello del Ministero del Lavoro
Trattamenti pensionistici iscritti agli Enti previdenziali – art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 103/1996
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 2 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito della FIACA (Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2,
D.Lgs. n. 103/1996, concernente la determinazione dei trattamenti pensionistici
degli iscritti agli Enti previdenziali costituiti con la
L. n. 335/1995.
In particolare, l’Organizzazione sindacale istante chiede se la percentuale di
rivalutazione del montante contributivo, effettuata annualmente ai sensi del
disposto di cui all’art. 1, comma 9,
L. n. 335/1995, debba considerarsi una
percentuale unica ai fini della relativa applicazione da parte di tutti gli Enti
previdenziali, ovvero se costituisca una percentuale minima di rivalutazione
suscettibile di modifica da parte degli Enti stessi in presenza di determinate
condizioni.
La risposta in sintesi:
"...Alla luce del suddetto quadro normativo, si ritiene che la
percentuale di rivalutazione del montante contributivo non possa subire
variazioni anche in termini di rivalutazioni superiori da parte degli Enti
previdenziali per specifiche ipotesi, trattandosi di un parametro percentuale
unico fissato nell’ambito della più ampia riforma del sistema pensionistico.
Dottrina Per il Lavoro - www.dplmodena.it
Il Legislatore ha voluto, infatti, ancorare la manovra stessa a parametri
uniformi anche in considerazione della necessità di una rigorosa valutazione
della sua incidenza sulla finanza pubblica, sulla quale evidentemente non
possono incidere modifiche unilaterali operate mediante disposizioni dei
regolamenti dei singoli Enti di previdenza obbligatoria.
Tale ricostruzione risulta altresì suffragata dai più recenti orientamenti della
giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’unica rivalutazione dei
montanti individuali degli iscritti “è quella pubblica, valida per tutte le
Casse previdenziali e calcolata dall’Istituto Nazionale di Statistica sulla base
della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale”
(v. TAR Lazio, sent. n. 6954 dell’11 luglio 2013).
Si sottolinea altresì che, ai fini della soluzione della problematica, non
rileva il dettato di cui all’art. 6, comma 4,
D.Lgs. n. 103/1996, che consente
unicamente una modulazione “anche in misura differenziata” della sola aliquota
contributiva utile ai fini previdenziali.".