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Interpello del Ministero del Lavoro
Incaricati alla vendita presso il domicilio – applicabilità presunzione ex art. 69 bis D.Lgs. n. 276/2003
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 3 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta
interpretazione della disciplina normativa sulla vendita diretta a domicilio,
svolta senza vincolo di subordinazione,
ex lege n. 173/2005, ai fini
dell’applicabilità o meno della presunzione di cui all’art. 69 bis,
D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla
Legge n. 92/2012.
In particolare l’istante chiede, per quanto di competenza di questo Ministero,
se le prestazioni rese da questa tipologia di lavoratori possano o meno essere
ricomprese nella più ampia categoria delle “altre prestazioni rese in regime di
lavoro autonomo” assoggettabili alle previsioni contenute nell’art. 69 bis sopra
citato.
La risposta in sintesi:
"...Ciò premesso, così come in parte chiarito con circ. n. 7/2013
di questo Ministero, va evidenziata la “specialità” della
ex lege n. 173/2005 la
quale, ai fini dello svolgimento della attività in questione, introduce numerose
condizioni (obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’art.
19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998, possesso dei requisiti di cui all’art.
5, comma 2, del medesimo Decreto).
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Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata
ex lege n. 173/2005
“l’attività
di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione
può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di
agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non
esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più
imprese”; in tal caso, peraltro, l’incarico va provato per
iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6
dell’art. 4 della
ex lege n. 173/2005.
Realizzandosi tutte le condizioni di Legge, pertanto, si ritiene che l’attività
in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non
sia interessata dal regime presuntivo dell’art. 69 bis del
D.Lgs. n. 276/2003.
Viceversa, qualora l’attività venga svolta in assenza di una o più condizioni
previste dalla stessa
ex lege n. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e
propria “vendita diretta a domicilio”, potrà trovare applicazione
l’art. 69 bis del
D.Lgs. n. 276/2003 (v.
circ. n. 32/2012) fermo restando che,
in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere
“direttamente” ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (v. circ. n. 7/2013).".