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Interpello del Ministero del Lavoro
Erogazione indennità di maternità iscritte Enpam
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 4 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito dell'Enpam
(Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici ed Odontoiatri), in
merito alla corretta interpretazione degli artt. 70 e 71,
D.Lgs. n. 151/2001,
nell’ipotesi di maternità dei medici partecipanti ai corsi di formazione presso
le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.
In particolare, l’ENPAM intende riferirsi alle partecipanti ai corsi di
formazione specialistica per le quali trova applicazione la disciplina di
settore sancita dagli artt. 34-46,
D.Lgs n. 368/1999, in forza della quale
viene disposta la sospensione del periodo di formazione nonchè la corresponsione
della parte fissa del trattamento economico per un periodo di dodici mesi
nell’ipotesi, tra le altre, di impedimenti temporanei superiori ai quaranta
giorni consecutivi per gravidanza.
La risposta in sintesi:
"...In linea con tali osservazioni si può quindi sostenere che,
limitatamente ai periodi non contemplati dalla disciplina speciale ex
D.Lgs n. 368/1999, possano trovare applicazione le tutele di cui al
D.Lgs. n. 151/2001,
nel rispetto del principio di incumulabilità dei trattamenti previdenziali.
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Tale principio, sancito dall’art. 71,
D.Lgs. n. 151/2001, stabilisce che
l’erogazione dell’indennità di maternità da parte dell’Ente previdenziale di
categoria risulta ammissibile esclusivamente laddove la medesima lavoratrice non
percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o
autonoma ovvero imprenditrice agricola o commerciante.
Ne consegue il riconoscimento della integrazione dell’indennità medesima di cui
all’art. 70 del
D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non
risultino coperti ad altro titolo, nel rispetto del principio di incumulabilità
(cfr. in analogia interpello n. 22/2013 in ordine alla erogazione dell’indennità
di maternità per le professioniste psicologhe in regime di convenzione con il
S.S.N.).
Si ritiene, in definitiva, che sussista il diritto all’indennità ex art. 70 in
argomento esclusivamente per i periodi di sospensione della formazione per la
maternità, di due mesi prima e tre mesi dopo il parto, eccedenti il limite
temporale di un anno stabilito dall’art. 40,
D.Lgs n. 368/1999.".