Stampa Chiudi Iscriviti alla Newsletter gratuita
Interpello del Ministero del Lavoro
Condizioni di liceità fornitura lavoro temporaneo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 5 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito della
Confindustria, in merito alla corretta applicazione dell’art. 20, comma 5,
D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione
di lavoro.
In particolare l’istante chiede se, nell’ambito del contratto di
somministrazione, l’impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla
Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi,
ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
La risposta in sintesi:
"...In linea con le osservazioni sopra svolte si ritiene che, sia a
legislazione vigente (art. 20, comma 5,
D.Lgs. n. 276/2003) che nell’ambito del
precedente quadro normativo (art. 1, comma 4,
L. n. 196/1997), non
appare sussistere in capo all’azienda utilizzatrice – che sottoscrive un
contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla
valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo
Ministero, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale
accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante
esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).
Dottrina Per il Lavoro - www.dplmodena.it
Il divieto di cui alla disposizione ex art. 20, comma 5, trova quindi
applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado
di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo
DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata
rielaborata secondo le previsioni dell’art. 29, comma 3,
D.Lgs. n. 81/2008.
Si coglie l’occasione per richiamare le indicazioni già fornite con la risposta
ad
interpello n. 26/2007 secondo la quale il somministratore deve accertare “l’avvenuta
predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte
dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo
nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della
valutazione dei rischi da parte del somministratore (si veda al riguardo la
circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto
che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita”.".