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Interpello del Ministero del Lavoro
Contratto a tempo determinato – successione contratti – personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 6 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito della
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta
applicazione dell’art. 5, comma 4 ter, del
D.Lgs. n. 368/2001 e delle disposizioni di cui al
D.P.R. n. 1525/1963, recante l’“elenco delle attività per le quali, ai
sensi dell’art. 1 secondo comma, lettera a), della
legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita per il personale assunto
temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro”.
In particolare, l’istante chiede se l’attività svolta dal personale artistico e
tecnico della produzione di spettacoli o da quello assunto per specifici
spettacoli, ovvero programmi radiofonici o televisivi, possa essere considerata
attività stagionale, ai fini dell’esclusione dal rispetto della disciplina in
materia di intervalli temporali tra due contratti a termine.
La risposta in sintesi:
"...In sostanza, il quadro regolatorio di riferimento
ammetteva l’apposizione del termine sia per il “personale artistico e tecnico
della produzione di spettacoli”, sia per personale diverso (ad esempio
il personale operaio e impiegatizio).
Dottrina Per il Lavoro - www.dplmodena.it
Sulla base di quanto sopra si ritiene che la deroga in materia di intervalli,
dal momento che fa riferimento al
D.P.R. n. 1525/1963, debba tener conto della ratio che è stata
seguita nella elaborazione dello stesso Decreto, finalizzato ad implementare,
come detto, le ipotesi in cui era ammessa l’apposizione di un termine al
contratto di lavoro.
Tale operazione interpretativa deve inoltre tener conto delle contestuali
restrizioni operate dallo stesso D.P.R. e che, in particolare, vogliono
riferirsi al personale – sia artistico che tecnico ma anche personale diverso –
“addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata
prestabilita”.
Si ritiene pertanto che la deroga di cui all’art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 368/2001 in materia di intervalli, possa
trovare oggi applicazione proprio nelle ipotesi già citate e cioè con
riferimento alla attività prestata da tutto il personale “addetto ai singoli
spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, sia questo
personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio.
Con specifico riferimento al settore dello spettacolo si ricorda tuttavia che,
secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della
legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano i
requisiti:
a) temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o
dallo spettacolo, intesi come eventi non necessariamente straordinari od
occasionali, ma di durata limitata dell’arco temporale della programmazione
complessiva;
b) specificità del programma, unico (anche articolato in più puntate o ripetuto
nel tempo) e con connotazione particolare;
c) connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e
specificità del programma o spettacolo, c.d. vincolo di necessità diretta (cfr.:
Cass. sentt. nn. 24049/2008, 16690/2008, 8385/2006, 1291/2006, 23234/2010,
3308/2012).".