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Interpello del Ministero del Lavoro
Lavoro intermittente – addetto installazione palchi ecc. – autista soccorritore ecc
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 7 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al possibile utilizzo
della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione “alla figura
di addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand
presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con
utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro”, operando un
rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 della
tabella allegata al
R.D. n. 2657/1923.
La risposta in sintesi:
"...Sulla base di tali definizione, non sembra possibile
operare una equiparazione tra le categorie professionali in questione e
quelle indicate ai nn. 43 – 46 del R.D., laddove il prestatore risulti
incaricato all’installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o
strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere,
congressi e manifestazioni sportive, in quanto attività esclusivamente
prodromiche ovvero successive – seppur funzionalmente connesse – all’evento e
allo spettacolo.
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Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura
intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei
requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla
contrattazione collettiva.
Riguardo al settore dello spettacolo, si ricorda inoltre che, per espressa
previsione normativa, non trova applicazione il vincolo delle quattrocento
giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari di cui all’art. 34,
comma 2 bis, D.Lgs. citato, introdotto dal
D.L. n. 76/2013 (cfr. ML
circ. n.
35/2013).
Si ritiene opportuno, altresì, richiamare l’attenzione in ordine al fondamentale
ruolo che assume, per le categorie professionali in argomento, la disciplina
prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con
particolare riferimento agli obblighi di formazione ed informazione dei
lavoratori, in considerazione degli elevati rischi di infortunio e delle
problematicità organizzative connesse alla gestione degli appalti riscontrabili
nel settore.
In risposta al secondo quesito, non sembra possibile altresì
ricomprendere le figure degli autisti soccorritori e soccorritori di
autoambulanza nell’ambito della categoria del “personale addetto ai servizi
igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza” di cui al punto n. 21
della tabella citata.
La terminologia utilizzata evidenzia, infatti, che le relative
attività si riferiscono solo a servizi igienici sanitari e non di pronto
soccorso, resi all’interno di strutture di pubblica assistenza.
Resta ferma, anche in tal caso, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro
intermittente nella misura in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti
anagrafici o oggettivi previsti dal contratto collettivo, nazionale o
territoriale, di riferimento.".