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Interpello del Ministero del Lavoro
Ammortizzatori sociali – settore trasporto aereo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 8 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito di Filt CGIL,
FIT CISL, UIL Trasporti e UGL Trasporti, in merito alla abrogazione dell’art. 1
bis del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004) operata dall’art. 3, comma
46,
Legge n. 92/2012.
Nello specifico, l’interpellante chiede quali siano gli effetti della suddetta
abrogazione in ordine agli accordi sindacali sottoscritti per l’attivazione di
strumenti di sostegno del reddito dopo il 31 dicembre 2012, sulla base di
accordi quadro stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della L. n.
92/2012.
La risposta in sintesi:
"...È stato, pertanto, sottolineato che i decreti ministeriali di
concessione dei relativi trattamenti, sebbene emanati successivamente al 1°
gennaio 2013, sono “integralmente assoggettabili al regime legale vigente al
momento della stipula dell’accordo, secondo il principio del tempus
regit actum”.
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L’applicazione del menzionato principio giuridico involge, evidentemente, anche
la questione sollevata dall’istante afferente invece alle ipotesi in cui
l’accordo sindacale sia stato sottoscritto dopo l’abrogazione della
norma in argomento, ovvero nel corso dell’anno 2013, nel contesto di un
processo di ristrutturazione avviato con accordo quadro stipulato in sede
governativa, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di carattere
abrogativo.
Sul punto va evidenziato che anche in tali casi l’accordo sindacale
sulla base del quale verrà emanato il decreto ministeriale di autorizzazione
all’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale assume un ruolo
fondamentale.
In risposta al quesito avanzato, va dunque anche in tal caso tenuto conto del
momento della stipulazione dell’accordo medesimo al fine di individuare il
regime legale applicabile che, nella fattispecie prospettata, risulta essere
quello della
Legge n. 92/2012,
abrogativa dell’art. 1 bis,
D.L. 249/2004, nonché modificativa della disciplina contenuta nella
L. n. 223/1991. Non è infatti possibile ritenere che il semplice accordo
quadro, nello specifico stipulato nel 2008, possa consentire la “ultrattività”
della previgente disciplina.".