Lavoro part-time in edilizia - superamento limiti - rilascio del DURC
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 8 del 3 marzo 2011, ha risposto ad un quesito dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 3, del D.L.vo n. 61/2000. In particolare l’interpellante chiede se il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto, ai sensi del richiamato art. 3, possa determinare il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
La risposta in sintesi:
"...Tutto ciò premesso ne consegue che
l’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento
contributivo – sia pur della c.d. contribuzione virtuale – determinerà il
mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a quanto
dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce espressamente
che “nella retribuzione imponibile (…) rientrano (…) anche gli accantonamenti e
le contribuzioni alle Casse edili”.
Si specifica in proposito che, ai fini della regolarità contributiva di quanto
dovuto alle Casse Edili e sulla base di quanto demandato dalle parti sociali con
il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010, la Commissione nazionale paritetica per le
Casse Edili (CNCE), con delibere nn. 433/2010, 436/2010 e 447/2011 ha disposto
il rilascio del DURC irregolare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, per
i contratti di lavoro part time stipulati successivamente a tale data e in
eccedenza dei predetti limiti."
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it