Versamento contributi a seguito di licenziamento illegittimo
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 del 30 maggio 2012, ha risposto ad un quesito della Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, in merito alla sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.
La risposta in sintesi:
"... appare utile richiamare l’orientamento
giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con
sentenza n. 15143/2007, in ordine al principio della necessaria autonomia tra
retribuzione ed obbligo contributivo, obbligo quest’ultimo considerato
indifferente alle vicende conseguenti al licenziamento e alla successiva
reintegrazione. In proposito, la suddetta Corte, pur affermando che la
prestazione lavorativa costituisce il presupposto dell’obbligazione
contributiva, ritiene tuttavia che il rapporto previdenziale assicurativo non
integri semplicemente il corrispettivo della prestazione lavorativa. Questa
considerazione trae le mosse dal principio della sussistenza del rapporto di
lavoro nell’arco temporale che va dal giorno del licenziamento illegittimo e
quello dell’ordine di reintegrazione e della conseguente continuità del rapporto
previdenziale per lo stesso periodo. Nei confronti del datore di lavoro
continua, pertanto, a gravare l’adempimento dell’obbligo contributivo,
proprio in virtù del fatto che il rapporto di lavoro non si è mai estinto
(cfr. INPS
circ. n. 125/1992).
La Corte giunge alle conclusioni di cui sopra
evidenziando che “l’obbligo contributivo commisurato alla retribuzione
contrattuale dovuta - esiste perché esiste l’obbligazione retributiva, e non
viene meno se a causa del suo inadempimento la prestazione originariamente
pattuita si trasforma in altra di natura risarcitoria, perché siffatta
trasformazione opera solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore, in cui
l’interesse di quest’ultimo resta soddisfatto secondo un criterio di
equivalenza, mediante l’erogazione della prestazione risarcitoria”.
Si
sottolinea, inoltre, che l’obbligazione contributiva deve essere commisurata
all’effettivo importo delle retribuzioni maturate e dovute per il periodo dal
licenziamento alla data della reintegrazione, sebbene tale misura non coincida
con l’ammontare del danno liquidato in applicazione delle ordinari criteri
risarcitori.
Ad analoghe conclusioni perviene anche una recentissima sentenza
della medesima Corte (Cass. sent. n. 402/2012), laddove si evidenzia che
nell’ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo con conseguente ordine di
reintegrazione, il rapporto assicurativo risulta assistito dalla medesima
fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro, considerato de
iure come mai interrotto.
Ciò in quanto dalla previsione legislativa, ex art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, secondo cui la parte datoriale deve essere condannata “al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione”, deriva la non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo previdenziale collegato a quello lavorativo.
Si ricorda, infine, che la dichiarazione di
illegittimità del licenziamento disposta con ordinanza cautelare ex art. 700
c.p.c. assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti ad
eventuale sentenza con analogo contenuto, emessa in sede di giudizio di
merito, sostanziandosi, pertanto, in una anticipazione dei relativi effetti.
In definitiva, si ritiene che a seguito dell’adozione del suddetto provvedimento
cautelare di reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, il datore di
lavoro risulta tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi connessi al rapporto
di lavoro, tra i quali, l’obbligazione del versamento delle somme dovute a
titolo di contribuzione.".
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