Congedo parentale e riposo dall’impiego

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 28 dicembre 2007, ad un interpello di dell'ANPAC (Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale) in merito all’individuazione delle modalità di applicazione, al personale di volo dipendente da aziende di trasporto aereo, della disciplina in materia di congedo parentale unitamente a quella in materia di riposo dall’impiego, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 185/2005 “Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile”, si è così espressa:

 

"....i giorni di astensione dal lavoro per congedo parentale possono essere fruiti dal lavoratore interessato, in modo continuativo o frazionato, nei primi otto anni di vita del figlio, senza incidere sul numero dei giorni di riposo spettanti al medesimo dipendente in base ai turni di servizio a sviluppo mensile previsti per il personale di volo dell’aviazione civile.
Di conseguenza, i giorni di riposo successivi al termine del periodo di congedo, sia esso fruito in modo continuativo o frazionato, rientrando nell’ambito dei turni di servizio predisposti mensilmente per il personale di volo, possono considerarsi, a tutti gli effetti, come ripresa dell’attività lavorativa.".

 

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L'interpello

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